Foro erariale e perpetuatio iurisdictionis prevalgono sulla rinuncia agli atti (Cass. civ. Sez. II n. 21620 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di competenza, la competenza funzionale e inderogabile del foro erariale, prevista dall’art. 25 c.p.c. e dall’art. 6 del R.D. n. 1611/1933, si determina con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.. La sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., accettata dalle amministrazioni statali, non è ancora idonea a far venir meno il rapporto processuale allorché il giudice non l’abbia ancora dichiarata. Ne consegue che la competenza del foro erariale attrae per connessione anche le cause cumulate contro gli altri convenuti ai sensi dell’art. 33 c.p.c., e la questione di competenza deve essere esaminata con priorità logica rispetto a quella dell’estinzione parziale del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di particelle su cui insiste una stradella in terra battuta, conveniva davanti al Tribunale di Paola numerosi soggetti, tra cui l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la regolamentazione dei confini e la tutela dei propri diritti di comproprietà. Le amministrazioni statali eccepivano l’incompetenza in favore del Tribunale di Catanzaro quale foro erariale, eccezione alla quale aderivano alcuni convenuti.

Nel corso del giudizio il ricorrente rinunciava agli atti nei confronti delle due amministrazioni, che accettavano con compensazione delle spese. Il Tribunale di Paola, rilevando la priorità logica della questione di competenza, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catanzaro. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva regolamento di competenza con due motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura. Il requisito della procura speciale, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte osserva che l’estinzione parziale per rinuncia agli atti non era stata ancora pronunciata dal giudice di Paola nel momento in cui fu emessa l’ordinanza impugnata. Non si era dunque verificato il venir meno del rapporto processuale con le amministrazioni, che aveva radicato la competenza funzionale inderogabile del foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 6 del R.D. n. 1611/1933.

Decisiva è l’applicazione dell’art. 5 c.p.c., espressivo del principio della perpetuatio iurisdictionis. La competenza va stabilita con riferimento alla situazione di fatto e alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda, restando ininfluenti i successivi mutamenti, tra cui la rinuncia agli atti e la cessazione della materia del contendere. Poiché alla data di introduzione del giudizio non erano ancora intervenute né la rinuncia né l’accettazione, correttamente il Tribunale di Paola ha applicato il criterio del foro erariale per tutti i convenuti.

La Corte esclude la violazione dell’art. 33 c.p.c., richiamando la giurisprudenza secondo cui la competenza del foro erariale ha carattere funzionale e inderogabile anche in caso di più convenuti, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di litisconsorzio o di inscindibilità tra le cause.

Il secondo motivo, concernente la liquidazione delle spese processuali, è anch’esso infondato. La Corte ricorda che il regolamento necessario di competenza devolve alla Suprema Corte anche la decisione sul capo relativo alle spese. Nel merito, il Tribunale ha correttamente applicato il D.M. n. 55/2014 e l’art. 10, comma 2, c.p.c., facendo riferimento al valore indeterminato di media complessità. La valutazione sulla complessità del procedimento costituisce apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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