Domanda di manleva e transazione che definisce ogni pretesa (Cass. civ. Sez. I n. 32027 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di manleva proposta dal consorzio nei confronti dell’impresa consorziata non è fondata quando le parti abbiano già definito, con una precedente transazione, ogni reciproca pretesa relativa al contratto di appalto e a qualsiasi vicenda con esso connessa o consequenziale. In tal caso difetta in capo alla convenuta la titolarità passiva del rapporto, rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La censura di error in procedendo è infondata quando la contestazione della chiamata in causa risulti formulata sin dall’atto di costituzione e risposta. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello che ha confermato sul punto la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti.

Il Fatto

Un consorzio stabile impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha escluso l’obbligo di manleva di una società consorziata in relazione al pagamento di una somma portata da un decreto ingiuntivo e delle spese liquidate in favore di una terza società.

La vicenda nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale su istanza della società creditrice rispettivamente nei confronti del consorzio e dell’impresa consorziata. Il consorzio aveva chiamato in causa la consorziata chiedendone la condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze sfavorevoli del procedimento. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e riconosciuto la manleva. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’impresa, ha ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti avesse definito ogni reciproca pretesa relativa all’appalto.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo del ricorso principale il consorzio deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato l’inammissibilità della domanda nuova proposta in appello dall’impresa, che solo con il gravame aveva contestato la fondatezza della domanda di manleva.

La Corte ritiene la doglianza infondata. Il giudice di legittimità, chiamato ad accertare un error in procedendo, è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti di causa. Tuttavia il vizio non è rilevabile d’ufficio, né la Corte può ricercare autonomamente i documenti: la parte ricorrente deve indicare gli elementi del fatto processuale e illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dal giudice di merito, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20181 del 2019.

Nel caso concreto emerge dagli atti che la contestazione della chiamata in causa dell’impresa vi fu sin dall’atto di costituzione e risposta e nelle successive memorie. Deduendo il proprio difetto di legittimazione passiva, la società contestava in realtà il difetto di titolarità passiva del rapporto. Le Sezioni Unite n. 2951 del 2016 hanno chiarito che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti di causa.

La Corte d’appello, sulla scorta della transazione intervenuta tra le parti, ha deciso che la domanda di manleva non era fondata, avendo le parti già definito ogni possibile pretesa relativa all’appalto. Non può dunque ravvisarsi a carico dell’impresa la necessaria titolarità passiva del rapporto dedotto.

Quanto al ricorso incidentale, l’impresa deduce l’omesso esame di un fatto decisivo circa il diritto della creditrice a un corrispettivo. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., perché proposta avverso la sentenza d’appello che ha confermato sul punto la decisione di primo grado per le stesse ragioni. Il motivo, inoltre, non si fonda su un fatto storico omesso, ma sulla ricostruzione dei rapporti economici tra le parti.

Il ricorso principale è respinto e quello incidentale dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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