Improcedibile il ricorso se manca la copia autentica notificata (Cass. civ. Sez. II n. 8212 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, pur allegando che la sentenza impugnata gli è stata notificata, omette di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. La regola trova deroga solo se il ricorso risulta notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione indicata nel ricorso e quella di notificazione dello stesso consente al giudice di accertare la tempestività. L’improcedibilità non può essere dichiarata se la relata di notificazione della sentenza impugnata sia comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di un avvocato per il pagamento di compensi professionali, deducendo che l’incarico era stato conferito a un altro legale e che il primo era mero domiciliatario. Chiamato in causa quest’ultimo, che a sua volta evocava la compagnia assicurativa, il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sette motivi. I controricorrenti resistevano con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo di rito, che assorbe l’esame dei motivi. Il ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata era stata notificata, ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, adempimento imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

A questa regola si deroga in un solo caso: quando il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. In tale evenienza il collegamento tra la data di pubblicazione, indicata nel ricorso, e la data di notificazione del ricorso, emergente dalla relata, assicura lo scopo della prescrizione normativa, consentendo al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività sin dal deposito del ricorso.

La Corte verifica allora i dati temporali. La sentenza è stata pronunciata il 22 maggio 2018; il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 25 luglio 2018. Il ricorso è dunque caduto oltre il termine breve, con la conseguenza che la deroga non opera.

La Corte esamina poi la disponibilità della relata. Né la copia autentica della sentenza notificata munita di relata è presente nel fascicolo dei controricorrenti, né essa risulta nel fascicolo d’ufficio, come attestato dalla Cancelleria. Il principio è ribadito con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e n. 10648 del 2017: l’improcedibilità non può essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata sia comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo di ufficio.

Esclusa ogni ipotesi derogatoria, il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascun controricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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