Correzione materiale dell’ordinanza di rinvio per errore sul giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 4025 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando un provvedimento di legittimità contiene un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, il giudice della correzione provvede ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Il vizio è rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e non integra un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. L’errore materiale è pertanto correggibile ove si tratti di ovviare a un difetto di corrispondenza tra volontà e sua rappresentazione, senza che occorra tornare sull’attività decisoria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato in Cassazione l’ordinanza con cui il giudice di pace aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione. Con precedente ordinanza la Suprema Corte aveva accolto alcuni motivi, cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio dinanzi a un giudice di pace indicato nel dispositivo.

Ritenendo che il rinvio fosse stato disposto a un ufficio giudiziario diverso da quello corretto, il ricorrente ha proposto istanza di correzione materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., chiedendo che il rinvio fosse disposto dinanzi al giudice di pace effettivamente competente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della emendabilità del provvedimento di legittimità quando il rinvio sia stato disposto a un giudice individuato in modo difforme da quello che il collegio aveva inteso indicare. Il ricorrente aveva qualificato la divergenza come evidente errore materiale, attivando il rimedio dell’art. 391-bis c.p.c., previa verifica degli incombenti di cui all’art. 380-bis c.p.c.

Il Collegio qualifica la fattispecie come ipotesi di mero errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. La ratio è che si tratta di ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. Sul punto la Corte richiama il precedente Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668.

Su questa base il Collegio accoglie l’istanza e dispone la correzione del provvedimento, nel senso che il rinvio venga disposto innanzi al giudice di pace indicato, in diversa composizione. La correzione opera sul solo dispositivo, sostituendo l’ufficio giudiziario errato con quello che risulta coerente con la volontà decisoria, senza incidere sull’an e sul quid della decisione di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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