Motivazione omessa sul difetto di firma vizia il decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 33455 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero emesso dal Viceprefetto aggiunto, delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, non è invalido per il solo fatto che l’atto non menzioni la delega: è sufficiente che la delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento. Ne consegue che il giudice di pace, investito dell’opposizione, non può omettere del tutto di motivare sul vizio di ricorso concernente la mancanza di sottoscrizione del Prefetto o del suo vicario. La sentenza che non esamina tale doglianza è cassata con rinvio, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Il Fatto
Un cittadino nigeriano, entrato in territorio nazionale nel settembre 2014, si era trattenuto senza titolo abilitativo. Aveva presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, respinta dalla competente commissione e, in sede di impugnazione, dal tribunale; la decisione era stata confermata in Cassazione.
Il Prefetto aveva emesso un decreto di espulsione per violazione dell’art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/98. Lo straniero propose opposizione davanti al giudice di pace di Perugia, che rigettò il ricorso. Avverso tale ordinanza lo straniero ricorre in Cassazione con quattro motivi; l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto per partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omessa motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 286/98 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente assume che il decreto notificato non recava la sottoscrizione del Prefetto o del suo vicario, ma era sottoscritto da altro funzionario della Prefettura, senza che fosse stata emessa una delega in suo favore. Il giudice di pace, secondo il ricorrente, avrebbe omesso del tutto di motivare su tali vizi del provvedimento prefettizio.
La Corte affronta direttamente la questione di diritto. Il Collegio richiama il principio per cui non è invalido il decreto di espulsione emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega. È sufficiente, infatti, che la delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento, come affermato in Cass. n. 7873/2018 e Cass. n. 19689/2017.
Su questa base il primo motivo è dichiarato fondato. Il giudice di pace, nella specie, ha omesso del tutto di motivare sul motivo di ricorso afferente al vizio della mancanza di firma del Prefetto e del suo Vicario. La censura coglie quindi un effettivo difetto dell’ordinanza impugnata.
Gli altri motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo. Il secondo motivo concerneva la violazione della direttiva 2008/115/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorrente lamentava di non aver mai mostrato l’intenzione di darsi alla fuga e di non costituire una grave minaccia per l’ordine pubblico. Il terzo motivo censurava la violazione dell’art. 19 t.u. immigrazione in ordine all’insussistenza dei motivi umanitari a presidio del divieto di espulsione. Il quarto motivo riguardava la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. c-ter, d.p.r. n. 394/99, per non aver il giudice di pace ritenuto concedibile il permesso di soggiorno per motivi umanitari nella forma della protezione speciale per mancanza delle dovute verifiche soggettive e oggettive.
La Corte accoglie dunque il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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