Clausola di sovranità Dublino III non invocabile per la durata del giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 31232 del 30.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del ricorso avverso il provvedimento di trasferimento Dublino non può applicare d’ufficio la clausola di sovranità di cui all’art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013 al fine di ritenere lo Stato italiano competente all’esame della domanda di protezione internazionale, quando l’unica ragione addotta risieda nella protrazione del giudizio determinata dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere amministrativo è configurabile solo se il giudice applichi una norma da lui creata o sostituisca la propria volontà a quella dell’Amministrazione: non è tale l’interpretazione sistematica delle disposizioni del Regolamento, che resta error in iudicando. La deroga all’obbligo di presa o ripresa in carico, prevista dall’art. 29, par. 2, del Regolamento in caso di ritardo nell’esecuzione, va computata dalla definizione del procedimento giurisdizionale e non ammette interpretazione estensiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh avverso il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva disposto il trasferimento in Austria, Stato membro che aveva accettato la ripresa in carico del richiedente. Il procedimento era stato sospeso a più riprese in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su plurimi rinvii pregiudiziali riguardanti l’art. 17 del Regolamento n. 604/2013. Il Tribunale ha dichiarato la competenza dello Stato italiano, applicando la clausola di sovranità in ragione della durata non ragionevole della sospensione e della condizione documentata del richiedente sul territorio nazionale.
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il ricorrente ha denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere amministrativo e, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 Reg. e dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008. Il controricorrente ha chiesto attendersi la decisione delle Sezioni Unite, nelle more intervenuta.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la comune attinenza all’eccesso di potere giurisdizionale, sono infondati. La Corte richiama il proprio orientamento: l’invasione della sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione è configurabile solo quando il giudice applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, ovvero sostituisca la propria volontà a quella dell’Amministrazione con una pronuncia dotata del contenuto sostanziale e dell’esecutorietà del provvedimento sostituito. Sono richiamate Cass. S.U. n. 8311 del 2019, Cass. S.U. n. 27720 del 2020, Cass. S.U. n. 2604 del 2021 e Cass. S.U. n. 18722 del 2024. Nella specie, il Tribunale ha interpretato le norme del Regolamento, collocandosi all’interno dell’attività ermeneutica propria della funzione giurisdizionale: può profilarsi un error in iudicando, non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Il terzo motivo è invece fondato. Il Tribunale ha attribuito al giudice la possibilità di individuare lo Stato competente sulla base di un parametro generico, la lunga durata del procedimento, disattendendo il principio di unicità dello Stato competente di cui all’art. 3, par. 1, del Regolamento, fondato sul rapporto di mutua fiducia tra Stati membri. Non sono conferenti i richiami agli artt. 27 e 29 del Regolamento. L’art. 27 accorda all’ordinamento nazionale tre strumenti alternativi di tutela, e il legislatore nazionale ha aderito alla terza opzione, prevedendo all’art. 3, comma 3 e ss., del d.lgs. n. 25/2008 l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di trasferimento.
Nel caso di specie la sospensione è stata disposta d’ufficio per attendere la decisione della CGUE sul rinvio pregiudiziale. Nemmeno è pertinente il richiamo all’art. 29, che fissa il termine di sei mesi per il trasferimento e libera lo Stato competente dall’obbligo di presa o ripresa in carico. Tale previsione è una deroga tipica ai criteri ordinari di competenza, circoscritta entro un perimetro ristretto e insuscettibile di interpretazione estensiva: il termine decorre dalla definizione del procedimento giurisdizionale, indipendentemente dalla sua durata.
La soluzione del Tribunale è confutata da Cass. S.U. n. 935 del 2025, che ha escluso la possibilità per il giudice nazionale di applicare la clausola discrezionale in contrasto con i criteri generali di individuazione dello Stato competente, tanto più se l’unica ragione risieda nella protrazione del giudizio determinata dal rinvio pregiudiziale. È richiamata anche Cass. n. 12085 del 2025, sul perimetro applicativo dell’art. 17 e sul potere del giudice di sindacarne il mancato esercizio. Nel caso concreto, la mera menzione di documentate ragioni personali è del tutto generica e non riconducibile a condizioni soggettive del ricorrente.
Il decreto è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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