Accessione e casa coniugale: al coniuge non proprietario solo rimborso spese (Cass. civ. Sez. II n. 20793 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costruzione edilizia realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di un coniuge è bene personale di quest’ultimo, in applicazione del principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., non derogato dalla disciplina della comunione. L’acquisto per accessione avviene a titolo originario, senza necessità di manifestazione di volontà, mentre gli acquisti riconducibili all’art. 177 c.c. hanno carattere derivativo e genesi negoziale. Al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere probatorio del proprio sostegno economico, non un diritto reale né una quota del valore del cespite, ma il solo diritto di credito alla ripetizione delle somme spese, ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Il Fatto

Un coniuge evocava in giudizio l’altro, in regime di comunione legale, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva, per accessione, di un fabbricato costruito su terreno acquistato prima del matrimonio e di sua esclusiva titolarità. La convenuta si opponeva e spiegava domanda riconvenzionale per il rimborso della metà del valore della casa coniugale.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale, ordinando il rilascio dell’immobile, e accoglieva la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento della metà del valore del cespite. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda riconvenzionale. La coniuge non proprietaria ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Le censure, esaminate congiuntamente, sono infondate. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui, quando l’immobile costruito in costanza di matrimonio insiste su terreno non compreso nella comunione legale, esso resta escluso dalla comunione medesima. Trova applicazione il principio generale dell’accessione, non derogato dalla disciplina della comunione, poiché l’acquisto avviene a titolo originario, mentre gli acquisti cui è applicabile l’art. 177 c.c. hanno carattere derivativo.

Ne deriva che la costruzione è bene personale e di proprietà esclusiva del coniuge titolare del suolo. Al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova del proprio sostegno economico, il diritto di ripetere le somme spese. La tutela ha dunque natura personale e non reale, ed è limitata all’apporto economico fornito per l’edificazione, non già alla metà del valore del cespite. Il diritto di ripetizione si colloca nell’alveo dell’art. 2033 c.c., con conseguente applicazione del relativo regime probatorio.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova degli esborsi asseritamente sostenuti per l’edificazione né dei rapporti intrattenuti con i fornitori. La ricorrente sosteneva che la mancata dimostrazione, da parte dell’altro coniuge, del reddito percepito nel periodo interessato avrebbe dovuto fondare una presunzione del suo concorso economico. Il ragionamento non costituisce applicazione dell’istituto presuntivo, ma realizza una vera e propria inversione dell’onere della prova: non era il proprietario del terreno e dell’immobile a dover dimostrare di aver sostenuto la spesa, potendo egli giovarsi dell’accessione, bensì la ricorrente a dover provare il proprio contributo.

Tale prova può in astratto essere fornita anche mediante presunzione, ma questa non può fondarsi esclusivamente sul mancato assolvimento di un onere probatorio gravante su chi non ne era onerato. Occorrevano elementi di valutazione e riscontro che il giudice di merito non ha ravvisato. Le censure si risolvono così in una lettura alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimità: il motivo di ricorso non può mai tradursi in un’istanza di revisione delle valutazioni riservate al giudice del merito. La motivazione impugnata non è affetta da vizio di apparenza né da illogicità manifesta, integrando il minimo costituzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000 in favore della cassa ammende e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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