Opposizione allo stato passivo e prova della partecipazione associativa (Cass. civ. Sez. I n. 8272 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il fatto costitutivo del credito vantato dall’associazione di operatori commerciali risiede nella partecipazione della società poi fallita al vincolo associativo, e non nella mera detenzione dell’unità immobiliare compresa nel centro commerciale. La prova di tale partecipazione deve essere documentale e non può desumersi automaticamente dal contratto di affitto di ramo d’azienda. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’egida dell’art. 115 cod. proc. civ. o dell’art. 2729 cod. civ., solleciti un nuovo apprezzamento del compendio documentale. Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria, non sono ammesse domande nuove rispetto a quelle proposte nella fase di verifica.
Il Fatto
Un’associazione di operatori commerciali proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, contestando il decreto del giudice delegato che ne aveva disposto l’esclusione per un credito di poco superiore a ventiquattromila euro. La documentazione allegata — contratto e fatture — era stata ritenuta priva di data certa.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando l’esclusione. L’associazione ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, articolati in violazione di norme processuali e sostanziali e in vizi motivazionali. Il fallimento resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio decidendi del decreto impugnato: per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, l’opponente avrebbe dovuto provare la partecipazione della società poi fallita all’associazione. Non bastava allegare i contratti di affitto di ramo d’azienda per inferirne il vincolo associativo dalla sola detenzione di una porzione del centro commerciale.
Le censure fondate sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono inammissibili. La Corte ricorda che dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. impone di denunciare che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; è invece inammissibile la doglianza con cui si contesta il diverso peso attribuito alle prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Le censure, inoltre, non attingono la ratio decidendi, ma sollecitano un inammissibile nuovo scrutinio della quaestio facti.
Quanto alla prova presuntiva, la Corte richiama il costante orientamento sulla art. 2729 cod. civ.: la norma ammette solo presunzioni gravi, precise e concordanti, e la deduzione della sua violazione in cassazione è configurabile solo quando il giudice fondi l’inferenza su un fatto privo di tali requisiti, non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti. Il motivo difetta del requisito della decisività ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Anche la doglianza sulla violazione del contraddittorio è manifestamente infondata: la partecipazione all’associazione non è questione sollevata d’ufficio, ma fatto costitutivo del diritto di credito, la cui dimostrazione spettava alla parte richiedente l’ammissione al passivo. Le fatture, in quanto atti di formazione unilaterale, restano probatoriamente irrilevanti. La Corte ribadisce infine che nel procedimento di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria, non sono ammesse domande nuove, e rigetta il ricorso con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.