Revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 per avvio anticipato del progetto (Cass. civ. Sez. I n. 10856 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni alle imprese di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con il d.m. 14 luglio 2000, per il periodo 2000-2006, le domande volte a ottenere il contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. In caso contrario, i benefici concessi devono essere revocati. Il relativo accertamento temporale non si limita al controllo dell’esecuzione materiale delle opere, ma comprende ogni attività, anche negoziale, idonea a dimostrare l’avvio del progetto, al fine di verificare il legame diretto tra la decisione di investimento e il contributo e l’effettiva funzione incentivante dell’aiuto di Stato.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico-alberghiero presentava domanda di agevolazione ai sensi della legge n. 488 del 1992 per l’ampliamento di una struttura ricettiva, ottenendo la concessione del contributo con decreto ministeriale e l’erogazione della prima rata, previa polizza fideiussoria a garanzia dell’eventuale restituzione.
La banca delegata all’istruttoria rilevava però che l’investimento era stato avviato prima della presentazione della domanda, valorizzando il versamento di oneri concessori e una fattura di acconto emessa lo stesso giorno della domanda e saldata con valuta anteriore. Il Ministero adottava quindi la revoca dell’agevolazione. La società impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, che declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Instaurata la causa di merito, e riunita l’opposizione alla cartella esattoriale nel frattempo notificata per gli interessi sul finanziamento, il Tribunale accoglieva le domande, condannando il Ministero al pagamento dell’intero importo e dichiarando nulla la cartella. La Corte d’appello confermava l’illegittimità della revoca, ma escludeva il rimborso della prima rata, ritenendo nuova la relativa domanda formulata solo in comparsa conclusionale. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro dell’aiuto di Stato: la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione europea il regime di aiuti di cui alla legge n. 488 del 1992 per il periodo 2000-2006 e, nell’autorizzarlo, la Commissione ha posto quale condizione per l’ammissione delle spese che esse afferissero a programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Tale condizione è stata recepita dal d.m. 14 luglio 2000, che ha stabilito l’ammissibilità delle agevolazioni esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d’investimento avviati dopo la presentazione della domanda, e ribadita dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000. L’art. 8 del d.m. n. 527 del 1995 prevede peraltro la revoca delle agevolazioni in caso di grave violazione di norme settoriali, anche comunitarie.
La Corte richiama il principio di addizionalità e di necessità degli aiuti di Stato: il finanziamento è legittimo solo se in concreto determinante, secondo un rapporto di causa-effetto, nella decisione dell’imprenditore di realizzare l’investimento. Il giudice di legittimità richiama la sentenza della Corte di giustizia del 24.01.2002, causa C-500/99, secondo cui è la conclusione del contratto, e non il pagamento, a determinare l’inizio del progetto; nonché la pronuncia della Grande Sezione del 15.04.2008, causa C-390/06, che ha escluso la necessità dell’aiuto quando il progetto risulti già iniziato prima della domanda. Menziona inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 29.03.2012, causa C-243/10, sull’irrilevanza del legittimo affidamento nel recupero degli aiuti illegittimi.
Da ciò deriva che l’accertamento temporale non può limitarsi alla verifica dell’esecuzione materiale delle opere, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, che dimostri l’avvio del progetto. Ove l’avvio sia anteriore alla domanda, il beneficio difetta del legame diretto con la decisione di investimento e della funzione incentivante.
Nel caso di specie il giudice di merito si è limitato a constatare che i lavori erano stati eseguiti dopo la presentazione della domanda, senza valutare la stipula del contratto di appalto e il collegato pagamento della fattura, che avrebbero potuto integrare l’avvio del programma. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché proceda ai necessari accertamenti di fatto e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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