Opposizione a preavviso di ipoteca è recuperatoria davanti al giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 8271 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, con cui il destinatario faccia valere l’omessa o invalida notifica dei verbali di accertamento presupposti, integra opposizione recuperatoria alle contravvenzioni e non una autonoma azione di accertamento negativo del credito. Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 costituisce misura alternativa all’esecuzione forzata e non atto di esecuzione, talché la relativa impugnativa non è riservata alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9 cod. proc. civ.. In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada il riparto tra Giudice di pace e Tribunale segue il criterio della competenza per materia con limite di valore, determinato dalla misura edittale massima o proporzionale della singola violazione, e non dal credito iscritto a ruolo. La competenza è pertanto del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, chiedendo dichiararsi la mancata e irregolare notifica degli atti prodromici e la conseguente nullità dell’atto per difetto di valido titolo. La pretesa traeva origine da plurimi verbali di contestazione per violazione di norme del codice della strada, per conto dell’agente della riscossione.

Il Giudice di pace di Roma, con provvedimento del 4 febbraio 2019, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Roma, ritenendo che il valore della contestazione superasse la soglia di euro 5.000,00. Il Tribunale, davanti al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 19 dicembre 2019 richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, qualificando la domanda come azione ordinaria di accertamento negativo e individuando la competenza per materia in capo al Giudice di pace ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’assunto del Giudice di pace che aveva ravvisato nel preavviso di iscrizione ipotecaria un atto di esecuzione forzata, come tale riservato alla competenza per materia del Tribunale. Le misure coercitive previste dagli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973 sono da tempo qualificate come misure alternative all’esercizio dell’azione esecutiva; l’opposizione agli atti di preavviso si configura quindi come azione di accertamento negativo del diritto a procedere, estesa alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario in tema di riparto della competenza (Cass., Sez. Un., n. 19667 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 15354 del 2015; Cass. n. 23564 del 2016).

Tale arresto va integrato con le indicazioni delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017. Il destinatario del preavviso può agire in via ordinaria per l’accertamento negativo, oppure recuperare l’opposizione al verbale o all’ordinanza-ingiunzione mai notificati, dei quali abbia appreso l’esistenza solo dalla notifica della cartella o del preavviso. In tal caso tutti i vizi di formazione del titolo e le questioni di merito sui fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria devono essere dedotti mediante l’opposizione recuperatoria, nel termine di decadenza.

Nel caso concreto il motivo dedotto, volto a far valere l’omessa notifica dei verbali presupposti con effetto caducante sugli atti conseguenziali, si qualifica come opposizione recuperatoria, perché diretta a contestare lo stesso credito sanzionatorio. L’opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rileva quindi come autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, ma costituisce occasione per l’impugnazione di merito dei verbali presupposti, dei quali la parte ha avuto conoscenza solo tramite l’atto conseguenziale.

Il rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza contenuto in Cass., Sez. Un., n. 15354 del 2015 consente di ricondurre l’azione, in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, nell’alveo della disciplina delle opposizioni a sanzioni amministrative del d.lgs. n. 150/2011. In entrambi i casi l’oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il fatto costitutivo nell’accertamento dell’illecito. Il criterio di riparto va quindi individuato nella competenza per materia, solo in taluni casi completata da un limite di valore che non ne muta la natura, come precisato dalla Corte costituzionale n. 370/2007 con la formula “competenza per materia con limite di valore” (Cass. n. 10261 del 2018).

Essendo rimessa alla competenza per materia del Giudice di pace del luogo di commissione della violazione la trattazione dell’opposizione al verbale, e seguendo il preavviso di iscrizione ipotecaria la medesima regolamentazione quanto alla competenza, l’istanza di regolamento d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. è fondata. La Corte cassa il provvedimento del Giudice di pace e dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Roma, davanti al quale rimette le parti per la riassunzione entro tre mesi dalla pubblicazione. Nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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