Revoca dell’incarico di progettazione e inadempimento dell’obbligo di presentazione del progetto preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 8300 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi di progettazione, l’obbligo del professionista di presentare il progetto preliminare per l’approvazione dell’ente costituisce adempimento propedeutico e autonomo rispetto alla redazione dei livelli definitivo ed esecutivo. La presentazione congiunta e tardiva dei tre livelli non soddisfa la scansione prevista dal disciplinare di incarico: il progetto preliminare deve essere approvato prima che si proceda alla progettazione definitiva ed esecutiva. Ne consegue che la revoca dell’incarico, intervenuta in ragione di tale inadempimento, è legittima ed esclude il diritto al compenso e al risarcimento del danno. Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento, ma può integrare difetto di motivazione solo se la parte prospetti specificamente che da quel fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi decisivi non rilevabili aliunde.
Il Fatto
Due professionisti, un ingegnere e un architetto, erano stati incaricati della progettazione completa di un mattatoio comunale. Il disciplinare di incarico prevedeva la presentazione del progetto preliminare entro un mese dalla sottoscrizione e dei progetti definitivo ed esecutivo entro sessanta giorni dall’approvazione del preliminare. I tecnici trasmisero unitamente i tre livelli progettuali in data 14.7.1997. L’ente comunale comunicò poi la volontà di non procedere alla progettazione.
Il Tribunale aveva riconosciuto ai professionisti le competenze per l’attività svolta e il risarcimento del danno per la revoca dell’incarico. La Corte d’appello, in riforma, escluse ogni obbligo di pagamento, rilevando l’inadempimento dei progettisti. Gli eredi di uno dei professionisti e l’altro ricorsero per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di procura. Il motivo è infondato: la delibera di Giunta che autorizza il Sindaco a resistere in giudizio, senza limitazione al primo grado, abilita implicitamente il Sindaco alla proposizione dell’appello. La procura speciale rilasciata “per il presente giudizio” esprime la volontà di estendere il mandato all’appello, superando la presunzione di conferimento per il solo primo grado ex art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ.
Quanto alla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, la Corte afferma che essa non determina un vizio del procedimento, ma al più un difetto di motivazione, ove la parte prospetti che da quel fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi decisivi non rilevabili aliunde. I ricorrenti non indicano atti specifici rimasti indisponibili, salvo la consulenza tecnica d’ufficio, la cui deduzione non attinge però alla ratio della decisione.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’inadempimento contrattuale. La Corte territoriale ha ritenuto giustificata l’eccezione del Comune perché i progettisti non avevano rispettato la scansione temporale del disciplinare: il progetto preliminare doveva essere presentato per l’approvazione e solo dopo l’approvazione potevano essere redatti il definitivo e l’esecutivo. Ai sensi dell’art. 16 legge n. 109/1994, il progetto preliminare guida i successivi livelli di progettazione. La presentazione congiunta dei tre livelli, quindi, non poteva soddisfare le previsioni del disciplinare.
La Corte esclude poi la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ribadendo che la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre attiene alla valutazione consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., ed è inammissibile in sede di legittimità. Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti non individuano un fatto storico decisivo omesso: la presenza del progetto preliminare in sé non è decisiva, poiché rileva la mancata presentazione dello stesso prima dei livelli successivi.
Infine, il motivo sull’omessa pronuncia in ordine all’appello avverso la sentenza definitiva è inammissibile. La riforma della sentenza non definitiva sull’an comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., e i ricorrenti non allegano motivi di appello svincolati dalla quantificazione del credito.
Nota della Redazione
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