Non contestazione applicabile ai giudizi anteriori alla novella del 2009 (Cass. civ. Sez. II n. 8310 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, pur codificato dall’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. con la novella di cui alla legge n. 69 del 2009, trova applicazione anche nei giudizi instaurati anteriormente a tale modifica, recependo un principio già elaborato dalla giurisprudenza. Esso opera, nei giudizi anteriori alla novella, per i fatti primari, costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato, mentre per i fatti secondari la non contestazione costituisce argomento di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. Il convenuto è tenuto, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti allegati dall’attore, che si ritengono ammessi senza necessità di prova ove la contestazione sia generica. In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi correnti al tempo della decisione e va aggiornato d’ufficio anche in appello.

Il Fatto

Un coniuge conveniva in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Ancona per la divisione di alcuni immobili comuni. La convenuta eccepiva l’esistenza di un diritto di usufrutto in favore della propria madre e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso delle somme anticipate per l’acquisto del terreno e per l’edificazione. Il Tribunale rigettava la domanda attorea.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 554/2017, accoglieva il gravame, disponeva la divisione, accertava la non comoda divisibilità del compendio e ne attribuiva l’intero alla convenuta, previo pagamento dell’eccedenza. Rigettava le reciproche domande di rimborso. La parte soccombente ricorreva per cassazione con otto motivi; l’altra resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte rileva l’errore del giudice d’appello, che aveva escluso in radice l’operatività del principio di non contestazione solo perché il giudizio pendeva prima dell’entrata in vigore della novella. Il principio, ribadisce, è applicabile anche ai giudizi anteriori, avendo la riforma recepito un indirizzo giurisprudenziale già consolidato.

La Corte distingue i fatti primari, per i quali opera la non contestazione, dai fatti secondari, dedotti in funzione probatoria, per i quali la mancata contestazione costituisce argomento di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e che possono essere contestati per la prima volta in appello, richiamando Cass. n. 40756 del 2021. Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro ed analitico, coordinando tale onere con quello di allegazione dell’attore: ove l’allegazione sia generica, il convenuto che abbia negato parimenti in modo generico non è tenuto a contestazione circostanziata (Cass. n. 26908 del 2020).

Quanto alla natura dei fatti, la Corte osserva che l’acquisto del terreno è avvenuto in regime di comunione legale. Trova quindi applicazione l’art. 192, terzo comma, cod. civ., che attribuisce a ciascun coniuge il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate in investimenti del patrimonio comune, e non alla ripetizione del denaro impiegato per l’acquisto di beni caduti in comunione ex art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., rispetto ai quali opera il principio dell’art. 194, primo comma, cod. civ., con ripartizione dell’attivo e del passivo in parti eguali.

Sul settimo e ottavo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte afferma che in sede di divisione il valore dei beni va determinato con riferimento ai prezzi correnti al tempo della decisione e aggiornato d’ufficio anche in appello (Cass. n. 20383 del 2019; Cass. n. 5993 del 2020). La parte che sollecita la rivalutazione deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore intervenuto medio tempore, non bastando il mero riferimento al tempo trascorso (Cass. n. 29733 del 2017). Nel caso concreto, il lungo lasso di tempo tra la CTU e la decisione e le allegazioni della ricorrente rendevano inverosimile l’assenza di mutamenti, mentre la sentenza d’appello si era risolta in un’affermazione immotivata, disancorata da elementi tecnici.

Il ricorso incidentale, che lamentava l’erronea declaratoria di non comoda divisibilità, è rigettato: la motivazione, con il richiamo alla CTU, soddisfa il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014), e l’accertamento di fatto sulla non comoda divisibilità è insindacabile, essendo le opere necessarie di costo tale da superare ampiamente il 10% del valore dei beni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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