Azione di accertamento della proprietà e prova attenuata per comunanza dante causa (Cass. civ. Sez. II n. 13210 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di mero accertamento della proprietà, il rivendicante non è tenuto alla probatio diabolica, ma deve allegare e provare il titolo del proprio acquisto quando l’azione non miri a modificare uno stato di fatto bensì a eliminare l’incertezza sul potere già esercitato sulla cosa. Il rigore dell’onere probatorio si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, potendo in tal caso il rivendicante soddisfare l’onere limitandosi a dimostrare il proprio valido titolo di acquisto. L’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto non comporta, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare tale rigore, salvo che il convenuto abbia riconosciuto o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa all’epoca di inizio del possesso. La verifica del soddisfacimento dell’onere spetta al giudice come applicazione della corretta regula iuris, non dipendendo da eccezione di parte.

Il Fatto

Due gruppi di proprietari di unità abitative derivanti dal frazionamento di un originario fabbricato unico si contendono la proprietà di un portico, di due aree denominate corte nord e corte sud e di un forno demolito nel corso dei lavori di ristrutturazione.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 478 del 2021, aveva qualificato il portico come bene comune, le corti secondo il diverso regime accertato e il forno come di proprietà esclusiva di una delle parti. Avverso tale pronuncia entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, principale e incidentale, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che chi agisce per l’accertamento della proprietà non è gravato dalla probatio diabolica, ma solo dall’onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto. La Corte d’Appello aveva accertato che le unità derivavano dal frazionamento di un fabbricato unico, che il portico era pertinenza dell’originario immobile e che negli atti di provenienza le unità erano state trasferite con “tutte le pertinenze”. Da qui l’infondatezza della doglianza sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ.

La Corte richiama i principi consolidati: l’onere probatorio si attenua quando vi sia mancata contestazione dell’originaria appartenenza a un comune dante causa, potendo il rivendicante limitarsi a dimostrare il valido titolo di acquisto. L’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto non vale di per sé a riconoscere il diritto altrui, salvo che egli non abbia contestato specificamente l’appartenenza del bene al rivendicante all’epoca di inizio del possesso.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., la censura è inammissibile per difetto di interesse: la Corte d’Appello aveva respinto la domanda di usucapione della proprietà esclusiva del portico per difetto di prova del possesso uti domini.

I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono inammissibili. Il secondo, incentrato sull’omesso esame di un fatto storico, non ne dimostra la decisività, poiché la Corte territoriale fondò il rapporto pertinenziale su plurimi elementi. Il terzo e il quarto contestano la valutazione delle prove, tentando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, in contrasto con la riserva al giudice del merito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Sul ricorso incidentale, relativo alla domanda di ripristino del forno demolito, la Corte esclude anzitutto l’inammissibilità per il deposito cartaceo, avvenuto nel 2022, prima dell’obbligo di deposito telematico decorrente dal 1° gennaio 2023. Nel merito, la clausola contrattuale che concedeva “il solo diritto di uso del forno per cuocere il pane, concesso anche ad altri” configura un diritto personale di godimento e non una servitù: manca il requisito della predialità, ossia l’utilità inerente al fondo dominante, essendo il diritto riconosciuto a persone determinate e svincolato da funzione fondiaria. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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