Pluralità di rationes decidendi autonome e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 8311 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una sola di tali rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i motivi che investono le altre. Queste ultime, ormai definitive, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della pronuncia. Ne consegue che è inammissibile il motivo che non si correli alla motivazione effettivamente enunciata dal giudice di merito e che non impugni le ulteriori argomentazioni, di per sé sufficienti, poste a base del rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in cassazione avverso la sentenza della corte territoriale che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di revocatoria dell’atto di donazione con cui egli aveva trasferito al figlio la quota di un immobile. L’azione era stata promossa dalla cessionaria del credito vantato da un terzo, fondato su una scrittura con cui il ricorrente si era impegnato a restituire un prestito secondo un piano rateale.
Nel giudizio di merito il convenuto aveva eccepito l’usura soggettiva e aveva proposto domanda riconvenzionale di annullamento della scrittura per violenza morale, deducendo la propria disagiata condizione economica e l’imposizione delle condizioni da parte del creditore. La corte d’appello ha respinto tali difese, ritenendo le allegazioni incomplete e non dimostrate. Il ricorrente censura in cassazione il giudizio sulla contestazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che le contestazioni delle controparti, rese nelle prime difese, sarebbero state generiche e prive del requisito di analiticità richiesto dalla giurisprudenza, con la conseguenza che il giudice d’appello non avrebbe potuto valorizzare le allegazioni provenienti da altro giudizio.
La Corte rileva anzitutto un difetto di correlazione tra il motivo e la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito non si è limitato a considerare le contestazioni delle controparti: ha ritenuto le allegazioni del convenuto indimostrate, oltre che incomplete, tanto quanto al profilo soggettivo dell’usura quanto all’asserita imposizione del rilascio di un assegno in contrasto con la promessa di un prestito senza interessi e senza garanzia.
Si tratta di valutazioni in fatto sulle insufficienti allegazioni offerte nel giudizio di merito. Esse sono di per sé già sufficienti a sorreggere il rigetto dell’appello, sono incensurabili in sede di legittimità e non sono state oggetto di specifica impugnazione. Diventa quindi del tutto inutile l’analisi della censura relativa alla inadeguata contestazione dei fatti.
La Corte enuncia il principio che sorregge la decisione. Quando la pronuncia di merito si fonda su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre. Queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione, stante l’intervenuta definitività delle ragioni non impugnate. A sostegno la Corte richiama Cass. Sezioni Unite n. 7931 del 2013, Cass. Sez. L n. 4293 del 2016 e Cass. Sez. 6-3 n. 16314 del 2019.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.300,00 in favore di ciascuna parte controricorrente, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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