Opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali ammessa con rito sommario (Cass. civ. Sez. II n. 8325 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda relativa al pagamento del compenso dell’avvocato per attività giudiziali civili e per attività stragiudiziali non collegate a quelle giudiziali non rientra nel rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ma va trattata con il rito ordinario. L’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in tale materia può tuttavia essere proposta anche nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ., atteso che tale modello delinea un’alternativa integralmente fungibile rispetto al giudizio ordinario. Ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo alla data di deposito del ricorso, e non a quella di notificazione dell’atto di citazione.

Il Fatto

Una società, cessionaria di un credito per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali maturate nei confronti di due clienti, otteneva dal Tribunale di Pesaro un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma ingiunta a titolo di compensi.

I due ingiunti proponevano opposizione con ricorso, depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva l’eccezione della società e dichiarava inammissibile l’opposizione perché tardivamente proposta, sul presupposto che, per attività eterogenee, dovesse applicarsi il rito ordinario con atto di citazione. I soccombenti ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal precedente Cass. Sez. 2 n. 25543 del 31.8.2023, relativo a causa analoga e di contenuto identico, al quale intende dare continuità. Conferma il principio secondo cui la domanda di pagamento del compenso per attività giudiziali civili e attività stragiudiziali non collegate alle prime esclude l’applicazione del rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 ratione temporis vigente, imponendo il rito ordinario.

Il passaggio decisivo riguarda però le conseguenze processuali di tale esclusione. La Corte ritiene che essa non comporti l’obbligo di proporre l’opposizione con atto di citazione: il giudizio può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ., essendo rimessa all’opponente la facoltà di optare per tale rito, applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 2 n. 34501 del 23.11.2022).

Il percorso argomentativo prende le mosse da Cass. Sez. Un. n. 4485 del 23.2.2018, secondo cui l’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 è regolato dall’art. 702-bis cod. proc. civ. Sarebbe contraddittorio che la scelta dell’avvocato di avvalersi di un procedimento di tutela differenziata determinasse il necessario svolgimento del giudizio secondo il rito ordinario, privandolo dell’alternativa del rito sommario.

La Corte esclude la rimessione alle Sezioni Unite, essendo la decisione conforme a Cass. n. 25543/2023, che ha già esaminato il precedente di segno diverso Cass. n. 4330/2023. Ritiene inoltre non pertinente il richiamo al prospective overruling, invocabile solo a tutela dagli effetti di mutamenti giurisprudenziali restrittivi, e non quando il nuovo indirizzo sia ampliativo di facoltà processuali.

In applicazione di tali principi, la tempestività dell’opposizione andava verificata con riguardo alla data di deposito del ricorso, intervenuto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato e in composizione monocratica, per la decisione dell’opposizione e sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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