Nozione di TIA e IVA decisa nel merito su motivo non appellato (Cass. civ. Sez. V n. 24265 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di legittimità, la questione non riproposta con appello, neppure incidentale, dalla parte vittoriosa in primo grado non può essere decisa dal giudice di secondo grado, e la relativa statuizione favorevole al contribuente resta ferma. Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, accogliendo il motivo che ne denuncia la violazione, può decidere nel merito e confermare la decisione di primo grado. Ai fini della validità della notifica dell’accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilievo, perché l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento e i timbri apposti sulla ricevuta garantiscono la riferibilità dell’attività di spedizione alle Poste e al singolo addetto.
Il Fatto
La commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, escludendo l’applicazione dell’IVA sulla TIA per il 2009. La commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, aveva rigettato il ricorso introduttivo.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto. La questione decisiva riguarda la sorte della statuizione di primo grado sull’IVA, non riproposta in appello dalla società.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato solo nel quarto motivo, con cui si denuncia l’errata applicazione dell’art. 238, d. lgs. 152 del 2006 e la motivazione contraddittoria in ordine all’IVA sulla TIA. La Corte rileva che sul punto nessun appello, neppure incidentale, era stato proposto dalla società controricorrente.
Da qui la conseguenza processuale: la decisione di secondo grado non poteva riformare la statuizione favorevole al contribuente su una domanda che la parte vittoriosa non aveva riproposto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata in parte qua e decide nel merito, confermando la decisione di primo grado che aveva escluso l’applicazione dell’imposta.
Nel resto il ricorso è infondato. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la prescrizione della pretesa e la motivazione apparente, sostenendo che l’avviso, relativo alla TIA 2009, era stato notificato il 12 gennaio 2015, oltre cinque anni. La Corte condivide sul punto la decisione impugnata: rileva la spedizione del 23 dicembre 2014, intervenuta entro il termine quinquennale, trattandosi di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione degli art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, art. 2697 cod. civ. e degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo l’inesistenza della notifica per la mancata sottoscrizione del messo e l’assenza del numero cronologico. La Corte esclude ogni inesistenza o invalidità, richiamando il principio secondo cui, in tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non incide sulla validità della notifica, essendo richiesto l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento e risultando i timbri idonei a garantire la riferibilità della spedizione (Sez. 5, Ordinanza n. 30945 del 03/12/2024; Sez. 5 n. 21071 del 24/08/2018).
Le spese sono integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento e della natura controversa della questione, risolta solo in corso di causa dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri e, decidendo nel merito, conferma la non debenza dell’IVA sulla TIA.
Nota della Redazione
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