Obblighi informativi dell’intermediario finanziario e autonomia dalla valutazione di adeguatezza (Cass. civ. Sez. I n. 8458 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di investimento mobiliare l’obbligo informativo a carico dell’intermediario sussiste anche dopo l’entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190/2007 e anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione per conto del cliente, rientrando tale operazione tra i servizi e le attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), T.U.F. Tale obbligo non è escluso dalla presenza di una segnalazione di non adeguatezza o di non appropriatezza, gravando sull’intermediario un autonomo obbligo di fornire all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche e i rischi specifici. L’informativa sullo strumento finanziario mantiene una propria autonomia e va distinta dalle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza. La segnalazione che sconsigli l’operazione per generica non congruità rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento e della sua intrinseca rischiosità, non esclude l’inadempimento.

Il Fatto

Due investitori hanno acquistato, tramite un istituto di credito, obbligazioni emesse da una banca d’affari statunitense, in più operazioni effettuate nel 2008 per nominali complessivi rilevanti. Gli investitori hanno lamentato una serie di inadempienze dell’intermediario e hanno chiesto la risoluzione degli acquisti o, in subordine, il risarcimento del danno.

Il tribunale ha rigettato le domande di uno degli investitori e ha invece dichiarato risolti gli ordini di acquisto dell’altra, condannando la banca al risarcimento. La App. Milano, investita del gravame principale della banca e dell’appello incidentale dell’investitore, ha rigettato entrambi. Di qui i ricorsi in cassazione, poi riuniti, proposti dall’investitore e dalla banca.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’esistenza e l’ampiezza dell’obbligo informativo dell’intermediario. L’investitore ha censurato la decisione di merito secondo cui, nel nuovo assetto del regolamento Consob n. 16190/2007, l’intermediario sarebbe tenuto solo a comunicare una valutazione di adeguatezza o appropriatezza, senza obbligo di informare sulle caratteristiche e sui rischi dello specifico investimento.

La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando le Cass. n. 14208/2022 e Cass. n. 22833/2023. Anche dopo l’entrata in vigore del citato regolamento, l’obbligo informativo sussiste nel caso di negoziazione per conto del cliente, che rientra tra i servizi e le attività di investimento dell’art. 1, comma 5, lett. b), T.U.F. La violazione non è esclusa dalla presenza di una segnalazione di non adeguatezza, poiché grava sull’intermediario un autonomo obbligo di fornire il corredo informativo relativo allo specifico strumento, evidenziandone caratteristiche e rischi.

La Corte ha distinto con nettezza l’informativa sullo strumento dalle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza. La prima pone l’investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi dell’operazione in sé; le seconde si fondano sulla relazione tra tipologia dell’investimento e flusso informativo proveniente dal cliente. La segnalazione che sconsigli l’operazione per generica non congruità rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento e della sua rischiosità, non esclude l’inadempimento.

La Corte ha poi richiamato ulteriori precedenti: Cass. n. 15936/2018, sulla dettagliata informazione preventiva circa natura dei titoli e caratteri dell’emittente; Cass. n. 18153/2020 e Cass. n. 35789/2022, secondo cui l’intermediario non è esonerato dagli obblighi informativi neppure in presenza di un investitore aduso a operazioni rischiose.

Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi; il terzo, parimenti inammissibile, prospettava critiche di merito. Quanto al ricorso incidentale della banca, la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla profilatura dell’investitrice, sull’assenza di motivazione e sul nesso causale, qualificando quest’ultimo come presunzione legale ai sensi di Cass. n. 7905/2020. Il ricorso incidentale condizionato dell’investitrice è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla App. Milano, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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