Nullità della clausola che subordina il compenso del progettista al finanziamento (Cass. civ. Sez. II n. 25718 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che subordina la corresponsione del compenso per l’attività di progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata è nulla per contrarietà a norma imperativa, ai sensi degli artt. 92, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e 1418, comma 1, cod. civ. Il divieto posto a carico delle amministrazioni aggiudicatrici comprende anche le clausole negoziali di identico contenuto, poiché diversamente l’accordo tra amministrazione e professionista diverrebbe lo strumento per eludere la tutela del professionista. Il giudice che ne ravvisi il contenuto imperativo deve rilevarne d’ufficio la nullità, salvo che la pretesa sia rigettata in base a una ragione più liquida, e deve sottoporre la questione alle parti ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ. Accertata la nullità, il professionista ha diritto al compenso per l’attività effettivamente svolta anche quando l’incarico sia stato sospeso per la mancata erogazione del finanziamento, ai sensi dell’art. 10 legge n. 143/1949. L’omesso rilievo della nullità è denunciabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un Comune aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato condannato al pagamento di compensi professionali a favore di una professionista, incaricata della progettazione per la ristrutturazione di un plesso scolastico. Il Comune sosteneva l’inesigibilità del credito, perché il pagamento era subordinato alla condizione, non avveratasi, dell’erogazione del finanziamento regionale; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno per la revoca del finanziamento. L’opposta contestava e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, che eccepiva l’inoperatività della polizza.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto e rigettava la riconvenzionale, ritenendo che la convenzione subordinasse il pagamento non solo alla concessione ma anche all’effettiva erogazione del finanziamento. La Corte d’appello rigettava integralmente l’appello della professionista, confermando l’onere della creditrice di provare che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile al debitore. La professionista ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, che censura la sentenza per non avere rilevato d’ufficio la nullità della clausola contrattuale. Il Collegio ricorda che, in caso di omessa proposizione in appello di un’eccezione di nullità, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità officiosa.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, interpretando la clausola nel senso che il diritto al compenso spettasse solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, non ha considerato che con tale significato la clausola risultava contraria alla disposizione imperativa dell’art. 92, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, abrogato dal d.lgs. n. 50/2016 ma vigente al momento del conferimento e dello svolgimento dell’incarico.
Il Collegio qualifica la norma come imperativa: essa vieta alle amministrazioni appaltanti, con formula inequivoca, di subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione all’ottenimento del finanziamento. Il divieto, indirizzato alle amministrazioni, comprende anche le clausole contrattuali di identico contenuto; diversamente l’accordo tra amministrazione e professionista diverrebbe il meccanismo per eludere la disposizione, finalizzata a garantire al progettista il compenso per l’attività effettivamente svolta anche quando la mancata erogazione impedisca l’attuazione del progetto.
La Corte precisa che la rilevazione ex officio delle nullità negoziali è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non sia rigettata in base a una individuata ragione più liquida, e va intesa come indicazione alle parti del vizio. Nella fattispecie non si era formato alcun giudicato interno sulla validità della clausola, poiché la questione era stata devoluta al giudice d’appello e la nullità non aveva formato oggetto di domanda o eccezione in primo grado.
Ne consegue che l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello ne comportava la nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. Il giudice avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e, confermata la nullità, accertare il diritto della professionista al compenso per l’attività effettivamente svolta ex art. 10 legge n. 143/1949, poiché la sospensione dell’incarico per mancata erogazione non esclude tale diritto. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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