Responsabilità aggravata esclusa in caso di accoglimento parziale della domanda (Cass. civ. Sez. III n. 14147 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone la piena soccombenza della parte e un comportamento connotato da mala fede o colpa grave. Essa non può essere fondata sulla condotta tenuta in relazione a una proposta conciliativa formulata dal giudice, né su singole fasi o segmenti del processo. Quando la domanda sia accolta per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, la resistenza in giudizio risulta giustificata da fondate ragioni e non integra abuso del processo, con conseguente esclusione della condanna.

Il Fatto

Il ricorrente, notaio convenuto in un giudizio di risarcimento danni da responsabilità professionale, era stato condannato in primo grado al pagamento di una somma in favore dell’attore e, altresì, al versamento di un importo a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3131/2020, aveva respinto il gravame, ravvisando nel comportamento del notaio un abuso del processo: avendo ottenuto dall’assicurazione l’intera somma, egli l’avrebbe corrisposta secondo un modulo rateale, determinando la rottura dell’accordo conciliativo. Avverso tale pronuncia il notaio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’inammissibilità del controricorso, proposto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.

Nel merito, il Collegio richiama il principio, incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità aggravata integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave. A tale riguardo è richiamata Cass. n. 24158 del 2017, per la quale la norma non trova applicazione nel caso di soccombenza reciproca.

Tale è l’ipotesi che ricorre nella fattispecie. Dalla sentenza impugnata emerge che la domanda risarcitoria proposta in primo grado aveva ad oggetto un importo di molto superiore a quello poi riconosciuto. Il limitato accoglimento della pretesa dimostra che la resistenza in giudizio del notaio era giustificata, in buona parte, da fondate ragioni, e non può per ciò stesso imputarsi ad abuso del processo.

La Corte esclude che dalla norma possa ricavarsi la possibilità di attribuire rilievo a singole fasi o segmenti del processo e alle condotte ivi tenute dalle parti, valutabili semmai ai diversi fini degli artt. 88, 91, primo comma, e 92, primo comma, cod. proc. civ. I presupposti considerati dall’art. 96 sono soltanto la piena soccombenza nel giudizio e il comportamento abusivo del soccombente.

Dirimente è il rilievo che la proposta conciliativa formulata dal giudice non condusse all’esito sperato: essa non ebbe alcun concreto sviluppo ai fini della composizione della lite, per la quale si dovette giungere a sentenza. Occorreva dunque guardare a quest’ultima e al suo contenuto, dal quale i presupposti della responsabilità aggravata non emergono. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata; decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte elimina la condanna al pagamento della somma a titolo di responsabilità processuale aggravata e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *