Revocatoria, eventus damni e solidarietà passiva del fideiussore (Cass. civ. Sez. III n. 8542 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2901 cod. civ. richiede che l’atto dispositivo revocando si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente idonea a pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo. Non esige, quale ulteriore requisito, l’impossibilità o la difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. In ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l’eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con l’azione revocatoria. Non rileva l’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati, né che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.

Il Fatto

Il Tribunale ha accolto la domanda della banca volta a dichiarare inefficace, ex art. 2901 cod. civ., l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale nel quale i debitori avevano fatto confluire immobili di loro proprietà. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rigettando il gravame.

I ricorrenti hanno sostenuto che il giudice di merito non avesse considerato la disponibilità patrimoniale del debitore principale, società di cui erano soci, ritenuta capiente rispetto al credito garantito in qualità di fideiussori. La questione approda in Cassazione con un solo motivo, incentrato sulla corretta applicazione dell’art. 2901 cod. civ.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sostengono che la Corte d’appello, escludendo ogni rilevanza della capienza degli altri condebitori solidali, non abbia applicato correttamente la giurisprudenza pur evocata a conforto.

La Corte ritiene il motivo infondato. Rileva che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, richiamata senza pretesa di esaustività (Cass. n. 11251 del 1990; Cass. n. 12710 del 1992; Cass. n. 8315 del 2017; Cass. n. 33391 del 2022), dalla quale non emergono ragioni per discostarsi.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra il requisito della menomazione patrimoniale e l’accertamento della solvibilità di soggetti terzi. L’art. 2901 cod. civ. esige che l’atto dispositivo revocando pregiudichi la facoltà del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del disponente. Non richiede, come requisito ulteriore, l’impossibilità o difficoltà di conseguire aliunde la prestazione.

Ne deriva che, in caso di solidarietà passiva, anche quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l’eventus damni si accerta esclusivamente con riguardo alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con l’azione. L’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati resta estranea al giudizio, così come la verifica che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Dà inoltre atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *