Interpretazione del contratto e comproprietà della strada comune (Cass. civ. Sez. II n. 12313 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, la censura che, pur invocando la violazione dei canoni ermeneutici, proponga una lettura alternativa delle risultanze documentali si risolve in un accertamento della volontà dei contraenti riservato al giudice di merito ed è inammissibile in sede di legittimità. Il giudice di merito che, accertata la comproprietà della stradella sulla scorta dei titoli di provenienza, ne consente l’uso al partecipante ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non viola la norma, purché non risulti alterata la destinazione del bene. Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice risulti incomprensibile o contraddittorio, non quando la ricostruzione sia semplicemente alternativa a quella prospettata dalla parte.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo confinante con una stradella, hanno agito in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa per far accertare l’illegittimità dell’apertura di un accesso nel muro di confine realizzata dal vicino. Quest’ultimo ha resistito sostenendo di essere comproprietario della vanella comune, utilizzata per accedere alla propria proprietà.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, riconoscendo natura comune alla particella sulla base delle risultanze della consulenza tecnica. La Corte d’Appello di Catania ha confermato integralmente la decisione, richiamando l’art. 1102 cod. civ. e riconoscendo al resistente la qualità di comproprietario in forza degli atti di donazione, divisione e acquisto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi trattati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente una questione processuale: la partecipazione del Consigliere Delegato proponente, in qualità di componente del Collegio, non integra ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ., alla luce della decisione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024.

Nel merito, i due motivi sono dichiarati inammissibili perché strettamente connessi. I ricorrenti, pur avendo indicato i canoni interpretativi asseritamente violati, propongono in realtà una lettura alternativa delle risultanze documentali: un’operazione che si traduce nell’accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cass. Sez. L n. 10745 del 04.04.2022 e Cass. Sez. II n. 40972 del 2021, oltre a ulteriori pronunce di legittimità conformi.

Il Collegio rileva che la Corte territoriale ha esaminato i documenti ritenuti rilevanti — un atto di donazione del dante causa del resistente, un atto di divisione tra fratelli e un atto di acquisto — attenendosi al canone primario dell’interpretazione letterale. In particolare, l’uso del termine “comune” è stato considerato inequivocabile per indicare che la stradella era tale anche per il donante, dante causa dell’appellato.

Quanto alla mancata menzione espressa della particella, la Corte d’Appello l’ha superata attraverso la lettura del successivo atto di acquisto di una striscia di terreno, porzione di una particella più ampia che gode di accesso proprio attraverso la stradella in contestazione. Da ciò deriva logicamente la correttezza della statuizione che ritiene legittimo l’uso della cosa comune ex art. 1102 cod. civ., senza alterazione della destinazione e senza impedimento all’uso degli altri partecipanti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore per lite temeraria, oltre alla somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto chiarito dalla Cass. Sez. Un. n. 27195/2023. La definizione è avvenuta nel procedimento accelerato ex art. 380-bis cod. proc. civ., con istanza di decisione formulata ai sensi dell’ultimo comma della norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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