Fallimento su credito accertato da decreto ingiuntivo tardivamente opposto (Cass. civ. Sez. I n. 11607 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della proposizione della domanda di fallimento, l’art. 6 l.fall. non richiede che il credito azionato sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da titolo esecutivo: è sufficiente, ma necessario, che il tribunale accerti in via incidentale e sommaria l’effettiva esistenza del credito, quale postulato della verificazione della legittimazione attiva. Ove la pretesa creditoria sia stata accertata con pronuncia passata in giudicato, l’accertamento, per qualunque ragione formatosi, preclude al debitore di contestare in un successivo e diverso giudizio l’esistenza del credito, in forza della preclusione del dedotto e del deducibile. Ne deriva che il creditore munito di decreto ingiuntivo divenuto definitivo per tardività dell’opposizione è legittimato a chiedere il fallimento, e il perdurante inadempimento rispetto a tale obbligazione è idoneo, in ragione dell’oggettiva impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, a dimostrare lo stato di insolvenza.
Il Fatto
Il tribunale di Roma, su ricorso di una società creditrice, ha dichiarato il fallimento di una s.r.l. La società fallita ha proposto reclamo, sostenendo che lo stato di insolvenza era stato desunto dalla mera esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e che le contestazioni sulla effettiva debenza del credito erano state indebitamente ritenute non delibabili.
La corte d’appello ha rigettato il reclamo, osservando che le eccezioni della reclamante — nullità del contratto e inadempimento della controparte — non potevano più essere dedotte a fronte del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo per tardività dell’opposizione, e che il perdurante inadempimento dimostrava l’insolvenza. La s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente ha resistito e il fallimento è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva. L’art. 6 l.fall. attribuisce la legittimazione a proporre la domanda di fallimento a chi deduca e dimostri in giudizio di essere creditore. Tale qualifica non presuppone un accertamento definitivo del credito né un titolo esecutivo: anche un credito contestato o illiquido è idoneo, di per sé, a fondare la legittimazione.
Se però il resistente contesti l’an o il quantum della pretesa, il tribunale non può negare ex se la legittimazione del ricorrente. Ha piuttosto il potere-dovere di accertare in via incidentale e sommaria l’effettiva esistenza del credito, valutando tanto i fatti costitutivi dedotti dall’istante quanto le difese e i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dal debitore. Il ricorrente è legittimato solo in caso di accertamento pienamente positivo; in caso negativo la pronuncia è di inammissibilità in rito.
Nella specie, tuttavia, opera un dato dirimente. Il credito è stato accertato con un decreto ingiuntivo passato in giudicato per la tardività dell’opposizione. La Corte ribadisce che il provvedimento divenuto inoppugnabile acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale, in ordine ai soggetti, alla prestazione dovuta e all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
Ne segue che il giudicato preclude la deduzione, in un diverso e successivo giudizio, dei fatti costitutivi nonché di quelli estintivi, modificativi e impeditivi già deducibili nel primo processo, anche se ignorati: è la preclusione del dedotto e del deducibile. La corte d’appello si è dunque posta in continuità con tali principi nel ritenere non più contestabile la sussistenza del credito.
Quanto all’insolvenza, la Corte richiama la nozione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito. Essa prescinde dal numero dei creditori e non può essere esclusa se non emerge che la società disponeva della liquidità necessaria per pagare un solo debito scaduto. I motivi terzo e quarto restano assorbiti; il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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