Usucapione fondo agricolo: la sola coltivazione non prova il possesso uti dominus (Cass. civ. Sez. II n. 1121 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di un fondo agricolo, la sola coltivazione del bene non è sufficiente ad integrare il possesso uti dominus richiesto dall’art. 1158 cod. civ., poiché tale attività è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. Il possesso ad usucapionem esige la dimostrazione di un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine la prova della recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene lo ius excludendi alios. È pertanto errata la decisione di merito che ritenga di per sé integrativa del possesso utile ai fini dell’usucapione la sola coltivazione del fondo.
Il Fatto
I ricorrenti sono stati convenuti in un giudizio di usucapione promosso dalla controricorrente relativamente ad alcuni fondi agricoli. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello i soccombenti propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione della prova del possesso e la violazione delle regole sul mutamento della detenzione in possesso. La questione centrale attiene alla idoneità della sola coltivazione del fondo a fondare l’acquisto per usucapione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censura il rigetto dell’istanza di produzione di nuovi documenti in appello, è dichiarato inammissibile. Assorbente è il rilievo che i ricorrenti non riproducono il contenuto della consulenza tecnica e degli altri documenti di cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto consentire la produzione, con conseguente impossibilità di apprezzare la dedotta indispensabilità.
Il secondo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1140, 1158 e 2697 cod. civ., è invece accolto. La Corte di Appello aveva ritenuto che la dimostrata coltivazione del fondo fosse di per sé integrativa del possesso utile ai fini dell’usucapione.
La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. ordinanza n. 1796 del 20.01.2022, secondo cui la sola coltivazione di un fondo agricolo non basta a provare il possesso uti dominus. L’attività di coltivazione è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario e non esprime di per sé l’esclusione dei terzi dal godimento del bene.
Il principio affermato è che la prova del possesso ad usucapionem richiede la dimostrazione di un’attività idonea a realizzare lo ius excludendi alios. In questa prospettiva la recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale incompatibile con la proprietà altrui.
Poiché la Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento sulla sola coltivazione, il motivo è accolto. Il terzo, il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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