Accessione del possesso compatibile con il sistema tavolare (Cass. civ. Sez. II n. 8621 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’accessione del possesso disciplinato dall’art. 1146 cod. civ. è compatibile con il sistema tavolare di pubblicità immobiliare anche ai fini dell’usucapione della proprietà. L’affermazione secondo cui nel regime tavolare l’acquirente a non domino non può unire il proprio possesso a quello del dante causa è errata se formulata in termini assoluti. L’incompatibilità sussiste soltanto in presenza di assoluta carenza di intavolazione del titolo di proprietà del dante causa; ove il titolo esista, il giudice di merito deve esaminarne il contenuto e verificare se esso contenga gli elementi idonei a identificare i beni e a giustificare il trapasso del possesso di eventuali diritti reali di servitù o comproprietà posti a servizio del bene trasferito.
Il Fatto
Un soggetto acquistava all’asta giudiziaria, con decreto di trasferimento, un appartamento inserito in un complesso condominiale. L’immobile era stato ampliato dai precedenti proprietari mediante inglobamento di alcune porzioni di proprietà comune. L’acquirente conveniva in giudizio il condominio e i partecipanti per far accertare l’usucapione delle aree inglobate, deducendo il possesso ultraventennale proprio e dei danti causa.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava il rigetto quanto all’usucapione, accogliendo il gravame solo sul governo delle spese. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1146 cod. civ. per avere la Corte distrettuale escluso in radice, nel regime tavolare, la possibilità di unire il possesso del dante causa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della compatibilità tra l’accessione del possesso e il sistema tavolare, caratterizzato dalla natura costitutiva dell’intavolazione. Il giudice di seconde cure aveva ritenuto che, in mancanza di intavolazione, l’acquirente a non domino non potesse cumulare il proprio possesso a quello del dante causa, richiamando a sostegno un proprio precedente.
La Corte ritiene la censura fondata. L’insegnamento richiamato è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accessione del possesso è compatibile con il sistema tavolare purché il trasferimento trovi giustificazione in un titolo idoneo a trasferire la proprietà. In senso conforme si richiamano Sez. II n. 19788 del 2016 e Sez. II n. 15020 del 2013.
La Corte osserva che la stessa pronuncia invocata dal giudice di appello, Sez. II n. 20287 del 2008, si colloca nel medesimo solco: essa esclude l’operatività dell’accessione solo in caso di omessa intavolazione del diritto acquistato, mentre, per la servitù, non ritiene necessaria l’intavolazione del diritto del dante causa, essendo elemento tipico dell’accessione l’inefficacia o l’inidoneità dell’atto formale di cessione.
Ne deriva che l’affermazione di un’incompatibilità assoluta tra accessione e sistema tavolare non è corretta. Il giudice deve sempre esaminare il contenuto del titolo di trasferimento e verificare la presenza degli elementi idonei a dimostrare gli esatti confini del diritto reale oggetto di trasferimento. L’incompatibilità sussiste solo in caso di assoluta carenza di intavolazione del titolo di proprietà del dante causa; se il titolo esiste, occorre accertare se, con la proprietà, vi siano i presupposti per riconoscere l’accessione del possesso di eventuali diritti reali di servitù o comproprietà su beni posti a servizio di quello trasferito.
Nel caso concreto, l’attore aveva pacificamente acquistato in asta pubblica, con decreto di trasferimento, la proprietà di un bene poi ampliato dai precedenti proprietari. La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il titolo contenesse elementi sufficienti a identificare le parti inglobate — per le quali difettava l’intavolazione del diritto del dante causa — e la natura del diritto reale configurabile. Ciò tanto più che il Tribunale, con statuizione confermata in appello, aveva accertato la mancata corrispondenza tra situazione tavolare e realtà, l’inglobamento delle porzioni comuni e il possesso esclusivo ultracinquantennale dei danti causa.
Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in differente composizione.
Nota della Redazione
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