Pause retributive e riposi compensativi: riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8626 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di mancato godimento della pausa retribuita di dieci minuti prevista dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, del pari dovuta quando l’orario giornaliero ecceda le sei ore consecutive, l’onere di allegazione e prova del lavoratore si esaurisce nella prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa. Le modalità alternative di fruizione, come il godimento dei riposi compensativi di pari durata, integrano fatti estintivi e devono essere provate dal datore di lavoro. La regola sostanziale di tutela delle energie psico-fisiche del dipendente si raccorda alla corretta applicazione delle regole di scomposizione delle fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni. L’inversione dell’onere probatorio giustifica la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Due lavoratori, addetti a mansioni di guardie particolari giurate armate, con orario settimanale di quaranta ore su cinque giorni e turni mattutini, pomeridiani o notturni, agiscono nei confronti della società datrice per ottenere il pagamento di somme a titolo retributivo, per il mancato godimento dei dieci minuti di pausa previsti dall’art. 74 del CCNL di categoria, dal gennaio 2007 o nei limiti della prescrizione, interrotta nel giugno 2014.
La Corte d’appello di Napoli rigetta l’appello principale dei lavoratori, assorbendo quello incidentale condizionato della società. La decisione muove dal rilievo che i lavoratori non avevano allegato il mancato godimento del riposo compensativo contrattualmente previsto, elemento costitutivo della fattispecie. Uno dei lavoratori propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2126 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato la cessazione del rapporto anteriore all’introduzione del giudizio. Il motivo è inammissibile: ricorre l’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che impone al ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, onere rimasto inadempiuto. La questione risulta inoltre nuova, implicando un accertamento in fatto mai prospettato nei gradi di merito.
Il secondo motivo, riguardante la violazione dell’onere probatorio, è fondato. La Corte riafferma il diritto del lavoratore che presti attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive a una pausa retribuita di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, a un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, secondo la disciplina combinata degli artt. 8 e 17 d.lgs. 66/2003 e del CCNL Istituti di Vigilanza del 2 maggio 2006 e dell’8 aprile 2013.
Il lavoratore deve provare il fatto costitutivo del diritto: la prestazione di attività giornaliera eccedente le sei ore consecutive senza aver mai goduto della pausa. Le modalità alternative di fruizione, da convenirsi a livello aziendale in relazione alla tipologia di servizio, investono la sfera organizzativa datoriale, espressione del potere di direzione ex artt. 2086 e 2104 c.c. Il godimento dei riposi compensativi, sostitutivi delle pause non godute, costituisce quindi fatto estintivo, il cui onere di allegazione e prova incombe su chi lo eccepisce.
Nel caso di specie il lavoratore ha allegato di non aver mai usufruito delle pause e che la società non aveva individuato le modalità per consentirne il godimento, assolvendo così al proprio onere. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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