Contratto autonomo di garanzia e rilievo officioso della nullità in appello (Cass. civ. Sez. I n. 21856 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a opporre le eccezioni fondate sulla nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, restando irrilevante la qualificazione della garanzia prestata, atteso che sul punto la disciplina della fideiussione è allineata a quella del contratto autonomo di garanzia. Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in appello a norma dell’art. 345 c.p.c. Non può ipotizzarsi un giudicato implicito sulla validità del contratto se il giudice di primo grado abbia comunque riconosciuto l’esistenza di nullità contrattuali. Il giudice del merito può utilizzare quale prova presuntiva il giudicato di condanna ottenuto contro il solo debitore garantito, ma si tratta di facoltà, non di vincolo conformativo.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale capitolino per un importo superiore a centoquarantamila euro, oltre interessi, nei confronti dei garanti di una società debitrice principale, poi dichiarata fallita. Il Tribunale ha revocato il decreto e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che ha respinto il gravame.
La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi tra l’altro che il giudice d’appello avesse esaminato profili di nullità del rapporto non affrontati in primo grado e che ai garanti fosse preclusa ogni contestazione sul rapporto garantito. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui nel contratto autonomo di garanzia il garante può proporre eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 9071 del 2023, Cass. n. 3873 del 2021 e Cass. n. 371 del 2018.
Su questa base i giudici di merito hanno reputato irrilevante la qualificazione del contratto: le nullità indicate sarebbero opponibili tanto dal fideiussore quanto dal garante autonomo. La conclusione è ritenuta corretta, poiché la pronuncia impugnata si fonda anzitutto sul difetto di prova del credito da parte della banca, profilo estraneo al tema della nullità contrattuale.
Quanto alla violazione di norme imperative, essa è stata considerata con riferimento allo ius variandi e alla disciplina cogente dell’art. 118 t.u.b.. La Corte esclude che il giudice d’appello abbia rilevato d’ufficio nullità ignorate dal Tribunale, essendosi conformato alla pronuncia di primo grado, che aveva chiarito come il saldo fosse stato calcolato ignorando variazioni delle condizioni economiche non comunicate secondo la norma richiamata.
Il Collegio ribadisce poi che il potere di rilievo officioso della nullità spetta anche al giudice del gravame, quando la controversia supponga la validità del rapporto e questa non sia stata prospettata né discussa in primo grado: si tratta di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, integrante un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio ex art. 345 c.p.c., secondo il principio di Cass. Sez. U. n. 7294 del 2017. Né può ravvisarsi un giudicato implicito sulla validità del contratto.
Infine, la Corte affronta il rilievo sulla mancata valorizzazione dell’accertamento del credito in sede concorsuale. Il rapporto di dipendenza dell’obbligazione fideiussoria da quella principale incide sul piano probatorio, sicché il giudice può utilizzare come prova presuntiva il giudicato di condanna ottenuto contro il solo debitore garantito, come in Cass. n. 22954 del 2015. Tuttavia quella facoltà non si converte in un vincolo conformativo, e la Corte d’appello ha esercitato il proprio potere valutativo ritenendo quell’accertamento contraddetto dalla documentazione e dalla perizia. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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