Inammissibile il ricorso se manca l’indicazione della sede del CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8637 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti o accordi collettivi di lavoro, la denuncia di violazione o falsa applicazione del CCNL è equiparata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto. La Corte di Cassazione è tenuta all’esame diretto delle clausole collettive, ma solo a condizione che la parte abbia specificamente indicato la sede di produzione del contratto, unitamente al suo testo. Il giudice non può acquisire d’ufficio il CCNL applicato a un rapporto di lavoro privato, a differenza di quanto avviene per il contratto collettivo del pubblico impiego. L’iniziativa della parte integra un onere di allegazione e produzione, assoggettato alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. La sua omissione rende inammissibile il motivo di ricorso.

Il Fatto

Il lavoratore era dipendente di una fondazione, poi fallita, con inquadramento alla posizione D del CCNL di settore. Aveva chiesto giudizialmente il riconoscimento delle superiori mansioni svolte e la conseguente differenza contributiva, quantificata in € 6.470,00, dopo aver rinunciato alla componente retributiva di € 17.026,45.

Il Tribunale di Paola, con decreto del 2 febbraio 2021, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento, escludendo la prova dei requisiti di autonomia propri dei livelli apicali rivendicati. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi richiamati nella memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2103 c.c. e 36 CCNL, per l’erroneo inquadramento al settimo livello anziché al nono o all’ottavo, in base alle declaratorie dei livelli funzionali e ai profili professionali indicati, richiamando l’assegnazione del ruolo di responsabile di una macro area dell’ufficio amministrativo.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Difetta, infatti, di qualsiasi specifica indicazione della sede di produzione del CCNL di settore applicato. Tale contratto è conoscibile dal giudice solo con la collaborazione delle parti, a differenza del CCNL del pubblico impiego, che l’ufficio deve acquisire con mezzi propri secondo il principio iura novit curia.

L’iniziativa della parte costituisce adempimento di un onere di allegazione e produzione, assoggettato alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, come affermato dai precedenti Cass. n. 19507 del 2014 e Cass. n. 6394 del 2019. L’omissione impedisce l’esame diretto delle clausole da parte della Corte, cui essa è tenuta per la parificazione della denuncia contrattuale a quella normativa, secondo Cass. n. 27475 del 2017, Cass. n. 34469 del 2019 e Cass. n. 18695 del 2021.

L’interpretazione delle clausole collettive avviene in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale degli artt. 1362 ss. c.c., quale criterio interpretativo diretto e non canone esterno di commisurazione della motivazione, come precisato da Cass. n. 6335 del 2014 e Cass. n. 35607 del 2023.

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sul livello intermedio e alla consistenza della struttura, resta assorbito dall’inammissibilità del primo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza provvedimento sulle spese per l’assenza di attività difensiva della parte vittoriosa, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto, secondo le indicazioni di Cass. s.u. n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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