Revocatoria fallimentare e proroga dell’apertura di credito: giudizio di fatto insindacabile (Cass. civ. Sez. I n. 8742 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio con cui il giudice di merito qualifica come proroga di una precedente apertura di credito, e non come nuovo contratto, la linea di credito concessa dopo la scadenza della prima, costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori di diritto. Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito. Nel giudizio di cassazione non possono prospettarsi nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se rilevabili d’ufficio.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società proponeva azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall. contro la banca, chiedendo di dichiarare inefficaci i pagamenti conseguiti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, pari a complessivi 134.930,44 euro. Tali somme derivavano da una rimessa solutoria sul conto corrente e dall’incasso del riscatto di una polizza costituita in pegno a garanzia di un’apertura di credito.
Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello riformava la decisione, rigettando le pretese del curatore e qualificando la linea di credito concessa dopo la scadenza come proroga della precedente, con conseguente realizzo di un pegno consolidato. Il curatore ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciavano la violazione degli artt. 1234, 1321, 1322, 1325, 1326 e 1346 cod. civ., sostenendo che, estinto il negozio originario, si sarebbe configurato un nuovo contratto e non una proroga. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili, rilevando che essi si risolvono nella censura del giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso.
Il giudizio secondo cui la linea di credito del 25.3.2010 costituiva mera proroga di quella originaria con scadenza al 25.2.2010 è, per la Corte, un giudizio di fatto. La corte d’appello aveva compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, evidenziando che l’esposizione debitoria non era estinta, che l’ammontare della linea e le modalità di utilizzo erano rimasti invariati e che la qualificazione come proroga trovava giustificazione nello stato dei rapporti di dare/avere tra le parti. La stessa identità di ragione di credito giustificava la garanzia pignoratizia prestata anche per eventuali rinnovi e proroghe.
La Corte richiama l’insegnamento secondo cui spetta al giudice del merito accertare se le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto ovvero prorogare il precedente (Cass. n. 1799 del 1991). I motivi, propriamente qualificabili ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non integrano alcuna anomalia motivazionale rilevante alla luce di Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il terzo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1423 cod. civ. in tema di forma scritta, è parimenti inammissibile. Il ricorrente avrebbe dovuto dar conto della sua rituale proposizione nei gradi di merito. Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, nemmeno se rilevabili d’ufficio.
Il quarto motivo, che lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile. La corte di merito aveva scrutinato ad ampio spettro la natura della garanzia ex art. 2784 cod. civ., per cui l’omesso esame denunciato non sussiste. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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