Recesso da polizza pluriennale e legge Bersani: efficacia della disdetta (Cass. civ. Sez. III n. 28402 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, esercitato prima dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 4, d.l. n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, non è idoneo a determinare la cessazione del rapporto, difettando i presupposti normativi dell’art. 1899 cod. civ. ratione temporis vigente. La legge sopravvenuta non opera retroattivamente e non attribuisce efficacia sopravvenuta a una manifestazione di volontà compiuta quando ne difettavano i presupposti. Tuttavia, l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di una rata di premio, proposta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina e con deduzione della pretesa cessazione del contratto, integra un legittimo recesso ai sensi della normativa vigente in quel momento, produttivo di effetto dopo sessanta giorni. Ne consegue la non debenza della rata contrattuale scadente successivamente a tale termine.

Il Fatto

Una società, agente di una compagnia assicurativa, otteneva dal Giudice di Pace due decreti ingiuntivi nei confronti di un assicurato per il pagamento di rate di premio scadute nel 2006 e nel 2007, relative a una polizza infortuni stipulata nel 2002 con scadenza al 2012. L’assicurato proponeva opposizione a entrambi i provvedimenti, sostenendo che il contratto era stato risolto consensualmente nel dicembre 2005 e che in pari data era stata inviata formale disdetta, invocando la normativa della cosiddetta “legge Bersani”.

Riunite le cause, il Giudice di Pace accoglieva le opposizioni e revocava i decreti. La società proponeva appello, che il Tribunale rigettava, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi e 5, comma 4, d.l. n. 7 del 2007, come modificato dalla legge n. 40 del 2007, nonché dell’art. 77 Cost.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato nei limiti esposti. La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina: l’art. 5, comma 4, d.l. n. 7 del 2007 aveva sostituito il secondo periodo dell’art. 1899, primo comma, cod. civ., attribuendo all’assicurato la facoltà di recedere annualmente dal contratto di durata poliennale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. La legge di conversione n. 40 del 2007 aggiunse un periodo, prevedendo l’applicazione della nuova disciplina ai soli contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e, per quelli anteriori, subordinando la facoltà di recesso alla condizione che il contratto fosse in vita da almeno tre anni.

Su tale norma la Corte richiama il proprio precedente Cass. Sez. 3, n. 9386 del 2016, che aveva qualificato l’intervento della legge di conversione come emendamento modificativo della fattispecie astratta, con efficacia soltanto ex nunc. Da quella motivazione si evince che la disciplina sopravvenuta presuppone un contratto esistente e in corso, non applicandosi ai contratti già risolti, e opera dal momento della sua entrata in vigore, senza stabilire nulla per i recessi già perfezionatisi in precedenza.

Il Tribunale aveva posto il precedente a fondamento della decisione, ma lo aveva interpretato nel senso di applicare la legge Bersani anche ai recessi anteriori. La Corte corregge questa lettura: la disdetta intimata nel dicembre 2005 non poteva determinare il recesso, non sussistendo a quella data i presupposti normativi dell’art. 1899 cod. civ. ratione temporis vigente. Il Tribunale ha ignorato il principio per cui la legge dispone solo per l’avvenire. Nel regime originario la facoltà di recesso spettava solo per i contratti ultradecennali, allo scadere del decennio; nella specie il contratto era infradecennale e la scadenza si verificava ex lege, sicché la disdetta era inutile.

Quanto alla seconda rata, la censura è invece infondata. Poiché l’assicurato aveva fatto valere l’efficacia della disdetta già con l’opposizione al primo decreto ingiuntivo, proposta dopo l’entrata in vigore della legge n. 40 del 2007 e con esplicito richiamo della sopravvenuta disciplina, la sua condotta va intesa come espressione di un recesso legittimo ai sensi della normativa allora vigente, efficace sessanta giorni dopo. La Corte enuncia il principio secondo cui l’opposizione all’ingiunzione, proposta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 con la deduzione della pretesa cessazione del contratto, si apprezza come manifestazione di un valido recesso, con conseguente non debenza della rata scadente dopo il decorso dei sessanta giorni.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Vallo della Lucania per le determinazioni riguardanti la rata contrattuale del 27 settembre 2007 e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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