Lavori extra in appalto e sostituzione consensuale del regolamento contrattuale (Cass. civ. Sez. II n. 23752 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando le opere compiute dall’appaltatore importano notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi delle singole categorie di lavori previste in contratto, non viene in rilievo lo ius variandi di cui all’art. 1661 cod. civ., ma una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere. Il criterio di riferimento è quello della modifica che devii in modo importante dal progetto originario, da accertarsi in base a parametri di entità materiale e tecnica, di consistenza dei lavori di modifica e di relativa incidenza economica. Spetta al giudice di merito compiere tale accertamento, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Ne segue che è inammissibile la censura che, contestando l’esito di quel giudizio, si limiti a considerazioni generiche o a prospettare una tesi alternativa anziché denunciare violazioni di legge nel calcolo adottato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato nel 2003 per la ristrutturazione straordinaria di un immobile, con corrispettivo pattuito e termine di ultimazione dei lavori fissato nell’anno successivo. La committente, assumendo di avere pagato il prezzo e un’ulteriore somma nonostante l’esecuzione solo parziale delle opere e l’abbandono del cantiere, ha convenuto in giudizio l’appaltatore per farne accertare l’inadempimento e ottenere il risarcimento dei danni.

L’appaltatore ha resistito, sostenendo di avere eseguito lavori ulteriori rispetto a quelli previsti e chiedendone il pagamento in via riconvenzionale. Il Tribunale ha accolto la domanda della committente. La Corte d’appello, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado, ha invece ritenuto provata l’esecuzione di opere aggiuntive, riconoscendo all’appaltatore un corrispettivo integrativo e compensando i reciproci crediti. Avverso tale pronuncia la committente ha proposto ricorso per cassazione, cui l’appaltatore ha replicato con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale investe, nei primi tre motivi, il modo in cui la Corte d’appello ha ritenuto provato l’accordo per l’esecuzione dei lavori in variazione. La ricorrente deduce la violazione delle norme in tema di prova, l’uso di presunzioni prive dei requisiti di legge e l’omessa considerazione di una clausola contrattuale che imponeva la forma scritta per le modifiche di valore superiore a un decimo del prezzo complessivo, oltre alla mancata autorizzazione preventiva prevista dall’art. 1659 cod. civ.

La Corte rigetta i motivi richiamando il proprio orientamento, secondo cui l’esecuzione di opere che comportino notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi delle singole categorie di lavori non ricade nell’ambito dello ius variandi dell’art. 1661 cod. civ., ma integra una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale. Il criterio da applicare è quello della modifica che devii in modo importante dal progetto originario, da verificare secondo parametri di entità materiale e tecnica dei lavori e di relativa consistenza economica.

L’accertamento di tali profili spetta al giudice di merito, che nel caso concreto lo ha compiuto sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. La valutazione così espressa non è sindacabile in sede di legittimità. Da qui il rigetto anche del quarto motivo, dichiarato inammissibile perché fondato su considerazioni generiche e prive di rilevanza giuridica, e del quinto, con cui la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento degli esborsi sostenuti per completare i lavori. La Corte osserva che, essendo stata l’originaria regolamentazione sostituita da una nuova intesa, e avendo la Corte d’appello escluso ogni pronuncia sotto il profilo della colpa e dei suoi effetti, il motivo non può trovare accoglimento.

Anche il ricorso incidentale è rigettato. La Corte rileva che la censura è generica, poiché si limita a contrapporre alla quantificazione del consulente tecnico d’ufficio la diversa stima del consulente di parte, senza specificare eventuali violazioni di legge nel calcolo adottato dalla Corte d’appello. A fronte della reciproca soccombenza, le spese sono compensate tra le parti, con l’ulteriore conseguenza in materia di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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