Pagamento diretto al subfornitore escluso senza deroga contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 33563 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis vigente, attribuisce alla stazione appaltante una mera facoltà e non un obbligo di procedere al pagamento diretto del subappaltatore o del subfornitore in caso di crisi di liquidità dell’affidatario. La possibilità di derogare alle previsioni del bando di gara presuppone pur sempre un atto che espliciti la deroga, adottato da chi è tenuto al pagamento, e non dal terzo che vanti un credito verso l’appaltatore. La norma ha contenuto meramente autorizzativo e non conferisce al subfornitore alcuna azione diretta nei confronti della committente, segnatamente quando il contratto non preveda il pagamento diretto. Il suo ambito soggettivo resta circoscritto ai subappaltatori e ai cottimisti e non si estende ai subfornitori.

Il Fatto

Un Comune stipulava con una società un contratto per il consolidamento del lato meridionale del centro storico. L’appaltatrice impiegava una società come subfornitore di materiali edili. Versando l’appaltatrice in grave crisi di liquidità, questa chiedeva al Comune il pagamento diretto in favore del subfornitore, ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di euro 59.115,70.

A fronte del rifiuto del Comune, il subfornitore agiva in via monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo. Il Comune proponeva opposizione, accolto dal Tribunale. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che il contratto prevedeva solo il pagamento indiretto all’appaltatore e che una clausola vietava espressamente il pagamento diretto ai subappaltatori. Il subfornitore ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confronta con essa: la Corte d’appello ha letto l’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 nel suo significato letterale, qualificando il pagamento diretto come facoltà e non come obbligo, e rilevando che in contratto le parti non se ne erano avvalse.

Il Collegio ribadisce che la formula “può provvedersi” e l’inciso “anche in deroga alle previsioni del bando di gara” confermano l’interpretazione del giudice di merito. Al bando può derogarsi, ma occorre un atto che espliciti la deroga, ricorrendone i presupposti di legge, e che promani da chi è tenuto al pagamento, non dal terzo creditore dell’appaltatore.

La norma, si legge, non ha contenuto precettivo ma meramente autorizzativo e non conferisce al subappaltatore, al subfornitore o ad altri soggetti estranei al contratto un’azione diretta verso la stazione appaltante, tanto meno quando il contratto non preveda il pagamento diretto. Le deduzioni sulla tutela dei soggetti coinvolti nell’appalto trascurano che la disposizione mira a proteggere subappaltatori e cottimisti e non si applica ai subfornitori.

Quanto al secondo motivo, le questioni sull’interpretazione del contratto sono riservate al giudice del merito. Sull’entità delle somme corrisposte all’appaltatrice, la Corte osserva che, una volta revocato il decreto ingiuntivo, le somme pagate in esecuzione di esso restano sine titolo e vanno restituite, richiamando la pertinente giurisprudenza di legittimità; il quantum è oggetto di accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *