Compensazione delle spese di lite e motivazione illogica del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 8820 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito sorregge la compensazione delle spese di lite, non già la scelta di compensare in sé considerata. La motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea giustifica la cassazione della statuizione. I “giusti motivi” ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. devono presentare correlazione con la ratio decidendi: l’evocazione di “diversi e talora contraddittori orientamenti giurisprudenziali” è incongrua quando il rigetto della domanda si è fondato su ragioni diverse. Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che la chiamata risulti manifestamente arbitraria o palesemente infondata.

Il Fatto

Il proprietario di un’autovettura danneggiata dalla collisione con un cinghiale agisce per il risarcimento del danno nei confronti della Provincia. La convenuta chiama in causa la Regione e l’Ambito Territoriale di Caccia. Il Giudice di pace accoglie la domanda e condanna la Provincia, con rifusione delle spese anche nei confronti del terzo chiamato. La Provincia appella; il Tribunale accoglie il gravame, escludendo la propria responsabilità per difetto di colpa e compensando integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi, ravvisando “giusti motivi” nei contrasti giurisprudenziali sulla titolarità passiva e sulla valutazione di fattispecie analoghe.

L’ATC ricorre per cassazione con tre motivi, tutti volti a contestare la compensazione. Resiste la Regione; resta intimato l’attore. Il contraddittorio viene integrato nei confronti della Provincia con ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamenta il mancato rilievo della soccombenza parziale della Regione, è infondato. La Corte osserva che, se il giudice d’appello avesse voluto applicare il criterio della soccombenza, avrebbe dovuto porre le spese a carico dell’attore, la cui domanda risarcitoria era stata rigettata. Vale il principio per cui le spese del terzo chiamato in garanzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che la chiamata sia manifestamente arbitraria o palesemente infondata, evenienza da escludersi nel caso concreto (Cass. Sez. 3 n. 31889 del 2019; Cass. Sez. 6-3 n. 18710 del 2021).

È invece fondato il secondo motivo, che denuncia falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la scelta di compensare non è sindacabile, ma lo è la motivazione che la sorregge, ove palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (Cass. Sez. 6-3 n. 17816 del 2019).

Tale è il caso in esame. L’evocazione di “diversi e talora contraddittori orientamenti” sulla titolarità passiva non presenta alcuna correlazione con il decisum: il rigetto della domanda non si è fondato sull’individuazione del soggetto tenuto al ristoro, bensì sull’assenza di profili di colpa in capo alla Provincia, desunta dalle numerose iniziative avviate per fronteggiare il proliferare dei cinghiali.

La motivazione addotta a sostegno della compensazione non è, pertanto, coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale per la decisione sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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