Motivazione apparente della CTR e nullità per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 8819 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie, l’anomalia motivazionale deducibile come nullità della sentenza è soltanto quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ricorre la motivazione apparente quando la decisione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento del percorso argomentativo seguito dal giudice, sì da lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. In tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo e va cassata con rinvio.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA e sanzioni, relativo all’anno 2006, ritenendo corretta la rideterminazione della maggiore imposta operata dall’Ufficio in autotutela parziale.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello della contribuente, riformava la decisione di primo grado sul rilievo che essa non conteneva alcuna motivazione in ordine alla rideterminazione della maggiore IVA. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione: la CTR aveva accolto l’appello sulla sola constatazione del difetto di motivazione del primo giudice.
In via preliminare la Corte disattendeva l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente. Il motivo non tendeva a un diverso apprezzamento dei fatti, ma investiva la mancanza di motivazione, profilo che integra una censura di legittimità.
Nel merito il motivo è fondato e il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. L’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, riguardando l’esistenza della motivazione in sé. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza confronto con le risultanze processuali.
L’anomalia rileva, dunque, nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Solo allora la sentenza è nulla per error in procedendo: pur esistente sul piano grafico, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la CTR aveva fatto un generico rinvio alla motivazione del primo grado, richiamando “le ragioni indicate sub 2” che in realtà attenevano all’esposizione delle doglianze della contribuente. La Commissione regionale si era poi limitata ad accogliere l’appello per l’assenza di motivazione sulla rideterminazione della maggiore imposta, senza esaminare autonomamente il merito della pretesa né verificare la sussistenza degli elementi di fatto posti a base del recupero. Le scarne argomentazioni non consentono di comprendere il percorso seguito dal giudice di appello, sicché l’impossibilità di individuare la ratio decidendi rende la motivazione meramente apparente. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza dichiarata nulla e cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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