Omesso esame di fatto decisivo e prova della giusta causa di recesso (Cass. civ. Sez. II n. 5031 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, ricorre solo quando il giudice di merito ometta l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. Non costituisce fatto decisivo la mancata valutazione di elementi meramente indiziari, né l’omessa indicazione dei soggetti che hanno compiuto le operazioni contestate, quando la responsabilità sia fondata sull’omesso controllo e non sull’individuazione degli autori materiali.
Il Fatto
Una società mandante ha esercitato il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia di assicurazioni, contestando all’agente numerose operazioni di storno di polizze per “disdetta per non accettazione premio”, con riaccredito sul monte sconti per un ammontare complessivo rilevante.
Il Tribunale aveva escluso la giusta causa, riconoscendo all’agente le indennità sostitutive del preavviso e le indennità terminali. La Corte d’appello di Milano ha riformato la decisione, accertando la sussistenza della giusta causa e la legittimità del recesso. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il tema della tracciatura sul sistema informativo dell’operatore che aveva eseguito le operazioni, sostenendo che la mandante, attraverso pin e password, era in grado di risalire agli autori e che la mancata produzione di tale prova avrebbe dimostrato la sua estraneità ai fatti.
La Corte richiama il principio per cui il fatto controverso e decisivo deve consistere in un preciso accadimento storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni, che risulti dagli atti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito. Richiama Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. V n. 21152 del 2014, Cass. Sez. VI-1 n. 2268 del 2022 e Cass. Sez. I n. 3960 del 2018.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che le operazioni erano ascrivibili all’agenzia, titolare della gestione esclusiva delle polizze, e ha dichiarato che, anche a voler ipotizzare un anomalo funzionamento del sistema, l’agente era comunque in grado di avvedersi del riaccredito indebito e doveva svolgere il necessario controllo sull’operato dei collaboratori.
Da qui la conclusione che la sentenza ha imputato all’agenzia una responsabilità per omissione del controllo, che prescinde dall’individuazione dei soggetti che avevano materialmente eseguito le operazioni. La deduzione della ricorrente, oltre a configurarsi come mera argomentazione difensiva, esclude essa stessa la decisività del fatto lamentato.
La Corte osserva infine che la tesi dell’asserito complotto ai danni dell’agente è stata espressamente esaminata e respinta dal giudice di merito, con conseguente insussistenza del vizio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, per la conformità alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., all’ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come confermato da Cass. Sez. U. n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023.
Nota della Redazione
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