Inammissibile il motivo di cassazione senza indicazione della norma violata (Cass. civ. Sez. II n. 9381 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunci la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. deve, a pena di inammissibilità della censura, indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare. Non può demandarsi alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. Nel giudizio di legittimità è denunciabile, per vizio di motivazione, solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Gli attori, eredi di uno dei fratelli che avevano diviso un compendio immobiliare, hanno convenuto in giudizio il confinante, titolare della porzione contigua, lamentando che questi avesse realizzato una sopraelevazione mediante chiusura di un balcone e lastrico solare a confine, in violazione della distanza minima di cinque metri e con esaurimento della cubatura del lotto. Hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’opera, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha riconosciuto l’autenticità della scrittura privata di acquisto e ha condannato il convenuto ad astenersi da turbative, rigettando le altre domande. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia, ritenendo che si fosse costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia e che la sopraelevazione, quale nuova costruzione, fosse stata realizzata in legittimo allineamento verticale con l’edificio preesistente secondo il principio della prevenzione. Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza dello ius postulandi dei difensori. Ha ribadito che, ove la procura speciale sia apposta a margine del ricorso, i requisiti richiesti si desumono dalla trascrizione nella copia notificata e dalla menzione della sentenza gravata.

Nel merito, il primo motivo — che denunciava la violazione del principio in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia e la soggezione della sopraelevazione alle norme sulle distanze vigenti al momento della sua realizzazione — è stato dichiarato inammissibile. Il rilievo critico non indicava la norma di diritto assunta violata, non soddisfacendo così il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. La censura, formulata in termini ampi e privi di specificità, non consentiva di comprendere se i ricorrenti lamentassero la falsa applicazione dell’art. 1062, cod. civ., la disciplina delle distanze ex artt. 873 e seguenti, cod. civ., l’inosservanza del criterio della prevenzione o il mancato rispetto dello strumento urbanistico.

La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, secondo cui l’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti contestavano il riferimento all’art. 1127, cod. civ., ma essi stessi riconoscevano che tale richiamo costituiva una mera argomentazione rafforzativa: il rilievo non investiva quindi la ratio decidendi, che definiva legittima la sopraelevazione in allineamento all’edificio preesistente in applicazione del principio della prevenzione.

Il terzo motivo, che denunciava la motivazione solo apparente, è stato respinto. La sentenza d’appello soddisfa il “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite n. 34476 del 2019): il vizio motivazionale è denunciabile solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

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