Doppia conforme e divieto di rivalutazione del fatto nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 33639 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, e non dimostra che esse sono tra loro diverse. La regola si applica anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, poiché il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità. Il comma 3-bis dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le disposizioni dell’articolo non si applicano al processo tributario, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello. La denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’atto impositivo non si traduce in error in procedendo, attesa la natura sostanziale dell’atto, con la conseguenza che la verifica della data di perfezionamento è rimessa al giudice di merito.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, con la quale le si intimava il pagamento di una somma rilevante relativa a numerose cartelle. La società impugnava anche gli estratti di ruolo relativi a tutte le cartelle esistenti negli archivi dell’agente alla data indicata, non comprese nella stessa intimazione. Parte delle cartelle era stata oggetto di un pignoramento eseguito dai funzionari dell’agente, affiancati dai militari della Guardia di Finanza, in virtù dei poteri di accertamento conferiti dall’art. 35, comma 25-bis del d.l. n. 223/2006, a sua volta impugnato.

Dopo una vicenda processuale articolata, con pronunce di primo grado, appello, ricorso per cassazione e riassunzione d’ufficio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’agente della riscossione resisteva con controricorso, deducendo anche la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate ex lege.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione di giurisdizione, ribadendo che in materia di esecuzione forzata sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di natura tributaria o degli altri atti presupposti, richiamando Sezioni Unite n. 17126/2018. Le censure vengono pertanto circoscritte alle cartelle riguardanti pretese di natura tributaria, con esclusione di quelle di natura contributiva e previdenziale, non essendovi stata impugnazione sul punto in appello.

La Corte dà poi atto della cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle annullate ex lege ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 41/2021, convertito nella l. n. 69/2021, come evidenziato dall’Amministrazione.

Quanto al restante debito tributario, il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte richiama la regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che sono diverse, richiamando Cass. n. 5947/2023 e Cass. n. 2630/2024. Sul punto precisa che la denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non si traduce in error in procedendo, e che la verifica della data di perfezionamento è rimessa al giudice di merito.

La Corte afferma che la regola della doppia conforme si applica anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, poiché il giudizio di legittimità tributario, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, richiamando Cass. n. 27547/2024. Nel caso concreto la questione delle mancate notifiche è presentata in modo confuso e generico, mirando a una nuova e inammissibile rivalutazione dei fatti.

La Corte respinge infine la censura sull’asserita estinzione per inattività dell’azione di riscossione, rilevando che la Commissione tributaria regionale ha correttamente applicato l’art. 59, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, che prevede la trasmissione d’ufficio del fascicolo senza necessità di riassunzione ad istanza di parte. Quanto alla prescrizione, il credito erariale per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine decennale, non operando l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, richiamando Cass. n. 33213/2023. Il ricorso è quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese per metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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