Rimessione in termini: reazione immediata alla decadenza (Cass. civ. Sez. I n. 21282 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini, in ciascuna delle formulazioni che si sono succedute nell’ordinamento, presuppone un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, caratterizzato da assolutezza e non da mera difficoltà, e posto in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza. Alla ricorrenza di tale presupposto si aggiunge una condizione ulteriore: la tempestività dell’istanza di parte. La tempestività non coincide con la mera proposizione dell’istanza prima dell’udienza utile a deliberarne il fondamento, ma va intesa come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa. Chi assume di essere incorso in decadenza per causa non imputabile deve pertanto attivarsi immediatamente, perché in tale attivazione si realizza il bilanciamento tra le garanzie difensive e il giusto processo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco, nonché avverso la conseguente sentenza dichiarativa del fallimento. I provvedimenti le erano stati comunicati a mezzo posta elettronica certificata in data 23 novembre 2019. Il primo deposito telematico del reclamo, del 23 dicembre 2019, non si era perfezionato; un secondo deposito era stato effettuato il 7 febbraio 2020. L’istanza di rimessione in termini, volta a considerare tempestivo il reclamo, è stata presentata soltanto il 10 marzo 2020.

La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo, negando i presupposti della rimessione in termini: l’istanza era stata avanzata in notevole ritardo rispetto al momento in cui la decadenza era maturata e la prova della non imputabilità non era stata fornita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, che censura la decisione per avere considerato essenziale la mancata allegazione dell’istanza all’atto di reclamo oggetto del secondo deposito, quando invece la medesima istanza era stata depositata prima dell’udienza utile alla discussione. Il motivo è ritenuto infondato.

Il Collegio ricostruisce i presupposti della rimessione in termini. È richiesto, anzitutto, un errore determinato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, connotato da assolutezza e legato da nesso causale determinante alla decadenza, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4135 del 2019. A questo primo elemento se ne affianca un secondo: la tempestività dell’istanza, che l’istituto esige in quanto attua i principi di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo.

Il passaggio centrale riguarda il significato da attribuire alla tempestività. Non è essenziale, osserva la Corte, la circostanza meramente cronologica che l’istanza sia formulata prima del momento processuale utile a deliberarne il fondamento. La tempestività è invece immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività ormai preclusa. A conferma, il Collegio richiama un indirizzo consolidato e ne riporta le pronunce: Cass. Sez. III n. 23561 del 2011, Cass. Sez. III n. 19290 del 2016, Cass. Sez. V n. 6102 del 2019, Cass. Sez. III n. 25289 del 2020, Cass. Sez. VI-1 n. 22342 del 2021, Cass. Sez. V n. 11029 del 2023 e Cass. Sez. VI-2 n. 2473 del 2023. Per quanta elasticità si voglia riconoscere, l’istanza deve collocarsi entro un termine ragionevolmente contenuto rispetto alla percezione del fatto che ha determinato la decadenza.

Applicando tale regola al caso concreto, la Corte rileva che il difensore della società aveva avuto contezza della situazione ostativa già con la terza Pec ricevuta il 23 dicembre 2019. Neppure la prossimità del periodo natalizio, la mancata ricezione della quarta Pec o i contatti con l’ufficio giudiziario valgono a giustificare l’inerzia mantenuta fino a marzo 2020. Risulta quindi plausibile e condivisibile la valutazione di inescusabilità dell’inerzia compiuta dalla corte territoriale, poiché la dilatazione temporale tra la percezione dell’anomalia e la reazione contrasta con il senso stesso dell’istituto.

La Corte disattende, infine, il tentativo della ricorrente di invocare Cass. Sez. L n. 29757 del 2019: quella decisione ha ribadito che la rimessione presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione, e non può essere letta come affermazione della diversa regola per cui l’istanza sarebbe tempestiva purché presentata in udienza. Il secondo motivo è quindi rigettato e il primo motivo resta assorbito. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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