Licenziamento disciplinare: l’omesso esame degli episodi contestati non integra il vizio decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9437 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile quando il giudice di merito si limiti a valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; il vizio si configura solo se il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dai casi di potere officioso. In tema di art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non dà luogo a vizio rilevante in cassazione. La doglianza che, sotto l’etichetta della violazione di legge, contesti la ricostruzione della vicenda storica è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente aveva intimato il licenziamento disciplinare a un dipendente addetto al servizio di raccolta rifiuti, contestandogli l’appropriazione di carburante destinato ai mezzi aziendali per uso personale. Il lavoratore ha impugnato il recesso.

La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale resa in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha accolto la domanda di annullamento del licenziamento. Il giudice distrettuale ha ritenuto insussistente la condotta addebitata, ravvisando al più il rifornimento di un mezzo diverso da quello assegnato nel turno, con carta carburante propria, in un contesto di prassi aziendale tollerata. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva rilevato che le concordi emergenze, documentali e orali, non avevano dimostrato l’appropriazione di carburante né l’uso per finalità estranee al servizio. Era emerso unicamente il rifornimento di un mezzo diverso da quello assegnato nel turno, abbinato a una carta carburante del dipendente, in violazione della disciplina aziendale che non appariva di gravità tale da legittimare il provvedimento espulsivo, anche in considerazione della prassi di consentire al caposquadra la modifica dell’assegnazione dei mezzi per esigenze organizzative.

Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di esaminare tre episodi di rifornimento non contestati e quindi da ritenersi pacifici. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte trascurato un documento di provenienza ignota e la condotta tenuta nei giorni di ferie o fuori dall’orario di lavoro.

I motivi, trattati congiuntamente perché connessi, sono stati dichiarati inammissibili. Preliminarmente la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione della sentenza penale depositata con la memoria, in violazione del tassativo disposto dell’art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito di atti e documenti nuovi solo se riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Nel merito, la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è stata ravvisata. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto, richiamando Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 e Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020, secondo cui la norma è violata soltanto quando il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi di potere officioso. L’evenienza non ricorreva nella specie.

Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione, né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali rileva in cassazione. Il richiamo è alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che a sua volta richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558, Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679 e Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *