Incentivi per la pianificazione e obbligo di preordinazione a una specifica opera pubblica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4125 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incentivo per la progettazione previsto dall’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, pur riferendosi all’attività di pianificazione, spetta al dipendente pubblico solo quando tale attività sia svolta nell’ambito di un’aggiudicazione e sia strettamente preordinata alla realizzazione di una specifica opera pubblica. Il relativo diritto ha consistenza di diritto soggettivo solo in astratto e può essere fatto valere esclusivamente nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, trovando fonte nella legge e non nell’accordo concluso da quest’ultima con il committente, del quale i dipendenti sono terzi.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Autorità di bacino del distretto dell’Appennino centrale agivano in giudizio nei confronti dell’Ente per ottenere il pagamento del compenso incentivante ex art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all’attività di pianificazione svolta in esecuzione di una convenzione stipulata dall’Autorità con Roma Capitale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma rigettavano la domanda, ritenendo che l’attività svolta non fosse funzionale all’esecuzione di una specifica opera pubblica, ma riguardasse mere ipotesi di fattibilità. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 92 cit., 1218 c.c., 416 c.p.c. e 36 Cost.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dell’art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 già fornita con l’ordinanza n. 21424 del 2019, ritenendola conforme al testo e allo spirito della norma. Pur escludendo una lettura formalistica dei concetti di opera pubblica e di aggiudicazione, ha precisato che l’aggiudicazione può configurarsi anche in contratti atipici, purché l’oggetto sia la realizzazione di un’opera pubblica e le attività elencate dalla norma, inclusa la pianificazione, siano a essa strettamente preordinate.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che l’attività svolta dai ricorrenti fosse preordinata all’esecuzione di una specifica opera, riguardando interventi solo possibili ed eventuali. Ha quindi escluso la necessità di rivedere i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla seconda doglianza, ha affermato che il diritto all’incentivo trova la propria fonte nella legge, non nel contratto concluso dall’amministrazione con il committente. I lavoratori sono terzi rispetto a tale contratto, che non produce effetti nei loro confronti ex art. 1372 c.c., e non sono quindi titolari di un diritto di credito azionabile verso l’amministrazione sulla base dell’avvenuto incameramento delle somme da parte di quest’ultima.
Ha infine giudicato inammissibile la doglianza relativa all’art. 36 Cost., per genericità, non avendo i ricorrenti specificato le attività ordinarie svolte e la retribuzione percepita per consentire la valutazione di insufficienza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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