Docenti precari dopo la legge 107/2015: l’abuso c’è se mancano concorsi triennali idonei al ruolo (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3908 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale docente della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, stipulati dopo l’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, integra un abuso in violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva CE n. 70/99, qualora non siano banditi concorsi con cadenza triennale o, pur essendo banditi con tale cadenza, essi siano inadeguati perché non consentono il conseguimento immediato del bene della vita, rappresentato dall’immissione in ruolo. (Rv. 677959-01)

Il Fatto

Due docenti della scuola pubblica valdostana, assunte per anni con contratti di supplenza dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, chiedevano il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre al riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità e della retribuzione professionale docenti. Il Tribunale accoglieva le domande e la Corte d’Appello di Torino confermava: le supplenze, reiterate sulla stessa cattedra e nel medesimo istituto per l’intero anno scolastico, rispondevano a esigenze strutturali e non eccezionali; l’offerta di immissione in ruolo a una delle docenti dal 2021 non cancellava l’abuso, perché derivata da un concorso e non da una stabilizzazione. La mancanza del titolo di abilitazione non giustificava disparità nella progressione economica e la retribuzione professionale docenti spettava anche ai supplenti.

La Regione ricorreva per cassazione con dodici motivi. Lamentava, fra l’altro, l’omesso esame di vari motivi di appello, la violazione dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999 e della clausola 5 dell’Accordo quadro per avere ritenuto abusive le supplenze su organico di fatto senza verificarne le condizioni concrete né considerare i concorsi banditi nel 2018 e nel 2020 (terzo motivo), l’irrilevanza del titolo abilitante ai fini retributivi e l’estensione della retribuzione professionale docenti a tutti i precari. Una docente resisteva con controricorso; l’altra restava intimata.

La Motivazione della Corte

I motivi sull’omessa pronuncia sono infondati: il vizio ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la decisione comporta il rigetto implicito della pretesa (Cass. n. 12652/2020), e la Corte territoriale aveva indicato la ragione del rigetto.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte d’Appello aveva applicato i criteri di Cass. n. 22557/2016 e Cass. n. 37140/2021, secondo cui per le supplenze su organico di fatto l’abuso va provato attraverso le condizioni concrete della reiterazione. Non ha però considerato che i contratti in esame erano stati stipulati dopo la legge n. 107 del 2015, che, secondo Corte cost. n. 187/2016, ha rimosso l’abuso anche tramite i concorsi da indire con cadenza triennale ex art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994. Richiamando Cass. n. 9049/2025, la Corte ribadisce che, nel nuovo contesto, l’abuso si configura se i concorsi non vengono banditi ogni tre anni o se, pur banditi, non sono idonei a consentire l’immissione in ruolo dei precari (per esempio perché riservati ai soli abilitati senza procedure abilitanti). Alla corretta indizione dei concorsi è legata la ragione oggettiva ex clausola 5, punto 1, lettera a), perché, come chiarito dalla sentenza Mascolo, le assunzioni temporanee in attesa dei concorsi possono essere giustificate; l’onere della prova grava sul datore pubblico. Il giudice di merito si era fermato alla reiterazione nel medesimo istituto, trascurando l’indagine sui concorsi e le circostanze allegate dalla Regione sulle esigenze sostitutive.

Gli altri motivi sono respinti. Sul titolo abilitante, la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere ai precari l’anzianità ai fini della progressione stipendiale (Cass. n. 22558/2016); la sua assenza non è una ragione oggettiva di differenziazione, perché ciò che conta è l’identità della mansione svolta (Cass. n. 8672/2023; Cass. n. 12507/2024; CGUE Valenza). La retribuzione professionale docenti ex art. 7, comma 1, del CCNL scuola del 2001 spetta a tutti gli assunti a termine, qualunque sia il tipo di supplenza (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 12309/2024).

La sentenza è cassata in relazione al terzo motivo, assorbito il sesto sul risarcimento nonostante la proposta di assunzione in ruolo, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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