Decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003 impedita dalla diffida stragiudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9130 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, che circoscrive a due anni dalla cessazione dell’appalto la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi dovuti al lavoratore, è impedita non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento inviata al committente. Nel silenzio del legislatore, la lettera e la ratio della norma inducono a ritenere sufficiente un atto scritto, anche stragiudiziale, con cui il lavoratore chieda il pagamento dei crediti maturati nei confronti dell’appaltatore in esecuzione dell’appalto. Tale soluzione non compromette l’esigenza di certezza sottesa al termine decadenziale, poiché la responsabilità del committente resta circoscritta al biennio, e una lettura restrittiva vanificherebbe la finalità di ampia ed effettiva tutela del lavoratore.
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la società committente per far valere la responsabilità solidale di questa per i crediti retributivi maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Nel giudizio di merito la domanda veniva accolta, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione, dichiarava la decadenza del lavoratore dall’azione, ritenendo non idonea la diffida stragiudiziale notificata prima della scadenza del biennio a impedire il maturare della decadenza, e lo condannava alla restituzione di una somma in favore della società, oltre alle spese del doppio grado.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2966 cod. civ. La società ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla idoneità della diffida stragiudiziale a impedire la decadenza biennale.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva affermato che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, la responsabilità solidale del committente può essere attivata solo entro due anni dalla cessazione dell’appalto e che gli atti di diffida stragiudiziale notificati prima della scadenza del biennio non sono rilevanti per impedire la decadenza; l’effetto impeditivo si conseguirebbe solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Il ricorso è fondato. La Suprema Corte richiama l’orientamento consolidatosi a partire da Cass. n. 30602 del 28/10/2021, secondo cui la decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. Tale indirizzo, confermato dalle successive ordinanze nn. 31037/2022 e 31684/2022, è pienamente condiviso in quanto sostenuto sia dalla lettera sia dalla ratio della normativa.
Nel silenzio del legislatore, risulta più adeguato alla lettera della disposizione, oltre che alla norma generale dell’art. 2966 cod. civ., ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con cui il lavoratore chieda il pagamento dei crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell’appalto.
La Corte esclude che ciò si traduca in un vulnus all’esigenza di certezza perseguita dalla previsione di una decadenza, poiché la responsabilità del committente rimane circoscritta a un periodo di due anni. La soluzione è coerente con la ratio dell’istituto e non contraddice la natura di termine decadenziale, mirando la norma a consentire al committente di conoscere entro un termine ridotto le rivendicazioni dei lavoratori, così da poter tutelare i propri interessi, ad esempio sospendendo pagamenti in favore dell’appaltatore o non liberando cauzioni.
Un’interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della disposizione, che è quella di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore, come già affermato da Cass. n. 7815/2022. Il ricorso è pertanto accolto e l’impugnata sentenza cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame.
Nota della Redazione
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