Domanda di protezione internazionale dopo l’espulsione: il giudice di pace sospende l’efficacia (Cass. civ. Sez. I n. 9610 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, quando la domanda di protezione internazionale dello straniero è proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia. Ne consegue che il giudice di pace, adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può, in ragione della proposizione della domanda, pronunciarne l’annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
Il Fatto
Il cittadino straniero ricorrente aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale.
Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo, dolendosi del fatto che il giudice non avesse sospeso il procedimento in attesa dell’esito della domanda di protezione internazionale, presentata dopo la notifica del decreto di espulsione e motivata dalle sue condizioni di salute. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda gli effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, contestando al giudice di pace di non avere atteso l’esito della domanda.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il principio applicato è preciso: la domanda proposta dopo il decreto di espulsione non determina una sopravvenuta invalidità del provvedimento, ma comporta soltanto la sospensione della sua efficacia.
Da ciò deriva una conseguenza processuale stringente per il giudice di pace adito ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998: egli non può annullare il decreto per il solo fatto della presentazione della domanda, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda stessa.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 5437/2020 e Cass. n. 32137/2022, confermando l’orientamento già espresso. Nella specie, il giudice di pace aveva dato atto che il richiedente, dopo l’adozione del decreto di espulsione del 2 febbraio 2023, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 17 febbraio 2023 e, ciononostante, aveva rigettato l’opposizione senza sospendere l’efficacia del decreto.
Il ricorso è dunque accolto e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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