Prescrizione del diritto risarcitorio dei medici specializzandi dalla legge 370 del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 27933 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’art. 11 di tale legge, riconoscendo il diritto alla borsa di studio soltanto ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo e ha offerto agli esclusi la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento. La mancata indicazione unionale di criteri di quantificazione dell’adeguata remunerazione non incide sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorso che riproponga la questione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

Due medici specializzati convenivano davanti al giudice la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione, con iscrizione anteriore al 1991.

La Corte d’appello di Palermo rigettava la domanda per intervenuta prescrizione. I medici proponevano ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’errata determinazione della decorrenza del termine e la violazione della normativa sovranazionale. L’amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte territoriale ha deciso conformemente a un indirizzo univoco e reiterato, secondo cui la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

Il Collegio richiama la ricostruzione consolidata: dopo la tardiva trasposizione realizzata con il d.lgs. n. 257 del 1991, la situazione di inadempienza è rimasta inalterata per i soggetti maturati nel periodo 1983-1991. L’art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; gli esclusi hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza della definitività dell’inadempimento.

La Corte respinge l’argomento secondo cui il leading case del 2011 avrebbe considerato un termine prudenziale e che solo dopo il 1999 sarebbero cessate le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimato passivo. Tali argomenti sono infondati e non giustificano un ripensamento della nomofilachia.

Quanto alla remunerazione, il legislatore del 1999 ha effettuato un’aestimatio del danno, sostituendo all’obbligazione risarcitoria un debito di valuta. Nella cornice unionale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata né criteri di determinazione: la pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16 non affronta il tema della decorrenza prescrizionale. Non è individuabile alcun momento in cui si sia stabilita una remunerazione adeguata da cui far decorrere la prescrizione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e, per il carattere largamente consolidato della giurisprudenza, al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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