Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relazione di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 9805 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente, pur dichiarando l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non depositi nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, come imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La regola non è superata quando la copia notificata non sia stata depositata da altra parte né risulti presente nel fascicolo di ufficio, perché in tal caso difetta il presupposto stesso della fattispecie di salvezza. Resta distinta l’ipotesi, estranea alla specie, della mancanza delle attestazioni di conformità, che non integra l’omesso deposito dell’atto.
Il Fatto
I proprietari di un immobile, titolari anche del diritto di abitazione e di una servitù per lo smaltimento delle acque piovane, convenivano davanti al Tribunale di Messina i proprietari del fondo contiguo. Chiedevano la demolizione di una rampa carrabile realizzata in violazione delle distanze legali, la rimozione delle opere di convogliamento delle acque e la manutenzione della canaletta di scolo.
Il Tribunale accoglieva la domanda e ordinava la demolizione. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 660/2019, riformava in parte la decisione, condannando i convenuti a demolire solo la porzione di rampa a distanza inferiore ai tre metri o ad arretrarla, con obbligo di pannellatura, e ponendo a loro carico il 50% delle spese di manutenzione della canaletta. I proprietari originari ricorrevano allora per cassazione con tre motivi; gli intimati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione del deposito della copia notificata della sentenza impugnata. L’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione previsto dal primo comma.
Nel caso concreto i ricorrenti dichiarano la notifica della sentenza d’appello in data 2.10.2019, ma nell’incarto processuale manca la relazione di notificazione: in calce alla pronuncia è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico. Il Collegio, con verifica attestata anche dalla Cancelleria, esclude che la copia sia stata depositata da altra parte o che sia comunque presente nel fascicolo di ufficio.
Il richiamo alle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 non giova ai ricorrenti, perché la salvezza opera solo quando la copia notificata risulti comunque acquisita al giudizio di legittimità. Parimenti estranea è l’ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, relativa alle conseguenze della mancanza delle attestazioni di conformità: qui difetta non un’attestazione, ma il tempestivo deposito della copia della relazione di notificazione e dei relativi messaggi PEC.
Né vale il principio che esenta dalle formalità quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso intercorra un intervallo inferiore al termine breve. Nel caso di specie la sentenza d’appello è pubblicata il 19.09.2019 e il ricorso è notificato il 29.11.2019, oltre il termine breve. La improcedibilità è quindi inevitabile. Non si provvede sulle spese, essendo gli intimati rimasti tali, e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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