Interposizione illecita e onere della prova: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9806 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censura l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito, opponendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile. Il richiamo all’art. 2697 c.c. è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se si alleghi che il giudice ha disatteso la regola del prudente apprezzamento o ha attribuito alla prova un valore di legge, non quando si deduca il mero cattivo esercizio di tale apprezzamento, censurabile oggi nei soli limiti dei vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. La clausola di manleva del committente, afferente a una interposizione fittizia di manodopera, è a sua volta nulla perché colpita dalla invalidità del rapporto principale.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società committente e la ditta individuale appaltatrice, deducendo la nullità del contratto di apprendistato e l’esistenza di una interposizione illecita di manodopera. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatrice e respingendo le domande di manleva proposte dalla committente nei confronti dell’appaltatrice.
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, aveva confermato la nullità dell’appalto e riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello D senior del CCNL applicabile a decorrere dal 1° agosto 2014, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. l) e m), d. lgs. n. 167 del 2011 e la nullità della sentenza in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale correttamente interpretato le norme sull’apprendistato e i principi in tema di onere probatorio. La Corte dichiara la censura inammissibile: l’art. 2697 c.c. è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. solo ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, mentre nella specie la ricorrente critica l’apprezzamento dei giudici del merito opponendo una diversa valutazione.
Il secondo motivo, che invocava la violazione dell’art. 116 c.p.c., è parimenti inammissibile. La violazione di tale norma è riscontrabile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento o abbia attribuito alla risultanza un valore diverso, come quello di prova legale. Ove invece si deduca il mero cattivo esercizio di tale apprezzamento, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel testo previgente e oggi solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Il terzo mezzo censurava il rigetto dell’azione di manleva della committente. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorso non riporta il testo negoziale su cui si fonda la clausola e non censura adeguatamente la sentenza nella parte in cui respinge il motivo d’appello per la mancata istanza ex art. 418 c.p.c. e per non avere la società argomentato la pertinenza delle richieste relative agli artt. 38 e 39 d. lgs. n. 81 del 2015, norme entrate in vigore dopo l’introduzione della causa. La Corte ricorda inoltre, richiamando Cass. n. 17627 del 2023, che la clausola di manleva del committente afferente a una interposizione fittizia di manodopera, violazione di obblighi derivanti da norme imperative, non produce effetti perché nulla a sua volta per l’invalidità del rapporto principale.
Il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c. in relazione al riconoscimento dell’inquadramento nel livello D senior, è inammissibile. Il ricorso denuncia solo formalmente errori di diritto ma nella sostanza contesta l’accertamento di fatto circa l’espletamento delle mansioni, riservato al giudice del merito. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile nel complesso, con condanna della società alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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