Correzione dell’errore materiale sull’intestazione del collegio giudicante (Cass. civ. Sez. V n. 9815 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., l’inesatta indicazione dei componenti del collegio giudicante contenuta nell’intestazione della sentenza è correggibile quando l’errore emerga ictu oculi dagli atti di causa. La correzione è ammessa anche a distanza di tempo dalla pubblicazione della sentenza e prescinde dall’impugnazione del provvedimento, restando circoscritta all’eliminazione delle parole erroneamente inserite e all’inserimento di quelle effettivamente componenti il collegio. Il giudice provvede d’ufficio, sulla segnalazione del presidente della sezione e dell’estensore, con ordinanza resa in camera di consiglio.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un ricorso tributario iscritto a ruolo davanti alla Cass. civ. Sez. V, definito con sentenza n. racc. gen. 34416/2023, pubblicata l’11 dicembre 2023. La difesa della società ricorrente e la controricorrente banca incaricata della riscossione avevano visto definire il giudizio all’esito della pubblica udienza del 10 novembre 2023.
Successivamente alla pubblicazione, il presidente della Sezione Tributaria, su segnalazione dell’estensore della sentenza, ha rilevato d’ufficio un errore materiale nell’indicazione dei componenti del collegio giudicante. In particolare, nell’intestazione del provvedimento era stato inserito un consigliere che, in realtà, non aveva preso parte alla decisione. Da qui l’attivazione del procedimento di correzione davanti alla stessa Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’origine dell’errore muovendo da un dato oggettivo: il ricorso era stato inizialmente assegnato a un consigliere che, in data 2 novembre 2023, si asteneva ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ.. Con decreto del 3 novembre 2023 la Prima Presidente, accogliendo l’istanza di astensione, disponeva che per la sola trattazione di quel ricorso il magistrato astenuto fosse sostituito dal consigliere tabellarmente previsto come riserva.
In esecuzione del decreto, all’udienza pubblica del 10 novembre 2023 il consigliere astenuto non partecipava e il ricorso veniva trattato dal magistrato designato, come attestato dal verbale d’udienza in atti. Nella stesura dell’intestazione della sentenza, tuttavia, per mero refuso, il consigliere astenuto è stato nuovamente inserito tra i componenti del collegio.
Il giudice di legittimità sottolinea che l’errore emerge ictu oculi dagli atti, in particolare dal verbale d’udienza, dall’istanza di astensione e dal decreto presidenziale del 3 novembre 2023. La discrasia tra quanto attestato in udienza e quanto riportato in intestazione è dunque documentalmente dimostrata, senza necessità di accertamenti ulteriori.
Ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 287 cod. proc. civ. per la correzione: l’inesattezza non involge il contenuto decisorio, ma una mera indicazione formale del collegio, riconducibile a un errore materiale. La Corte dispone quindi l’eliminazione delle parole erroneamente inserite e l’aggiunta, dopo il nome di un componente, delle parole relative al consigliere che ha effettivamente trattato il ricorso.
Nota della Redazione
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