Studi di settore: presunzioni semplici e onere della prova del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 16446 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento tributario fondato sull’applicazione degli studi di settore, quando sia stato preceduto dall’obbligatorio contraddittorio con il contribuente, integra una presunzione semplice idonea, anche da sola, a sorreggere l’accertamento analitico-induttivo. La gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano ex lege dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto allo standard, ma nascono in esito al contraddittorio attivato dall’Ufficio. All’ente impositore spetta soltanto applicare il corretto studio di settore pertinente al settore merceologico e attivare il contraddittorio; sul contribuente incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi, le circostanze di fatto che giustificano un reddito inferiore a quello standardizzato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui, ai sensi dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, rideterminava un maggior reddito d’impresa con conseguente ripresa a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo annullava. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello dell’Ufficio. Nel corso del giudizio la società si estingueva e veniva cancellata dal registro delle imprese, cosicché il ricorso per cassazione dell’Agenzia veniva notificato agli ex soci e, separatamente, all’ex liquidatore. I controricorrenti eccepivano la tardività della notifica e la carenza di interesse ad agire dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di tardività del ricorso è respinta: la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente tempestività dell’atto.

Quanto alla pretesa carenza di interesse ad agire dell’Amministrazione verso gli ex soci, la Corte richiama l’orientamento della Sezione secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la successione degli ex soci nei debiti sociali, nei limiti dell’art. 2495 cod. civ. L’interesse dell’Agenzia non viene meno per la sola mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo radicarsi in altre evenienze. La Corte richiama sul punto Cass., sez. un., n. 3625 del 2025, che esclude che la verifica dell’avvenuta riscossione possa avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società e proseguito, per estinzione, da o nei confronti dei soci.

L’eccezione dell’ex liquidatore è invece accolta. La sua responsabilità presuppone un atto di accertamento di responsabilità notificato ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973; nel caso di specie non risulta alcun atto siffatto, ma solo la prosecuzione del giudizio verso i soci. Il ricorso nei suoi confronti è pertanto inammissibile.

Nel merito il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio obbligatorio. L’Ufficio deve solo applicare lo studio pertinente e attivare il contraddittorio; il contribuente deve provare le circostanze che giustificano un reddito inferiore. La sentenza impugnata ha quindi erroneamente ritenuto insufficiente lo studio di settore. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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