Notifica della citazione per revocazione e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 9814 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso va pertanto accertata con riferimento al termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. su istanza di parte. L’onere di provare l’osservanza del termine di impugnazione, anche in presenza di cause ostative al suo decorso, incombe sulla parte impugnante, e il suo mancato assolvimento comporta l’inammissibilità del gravame.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione, notificato il 10 dicembre 2018, avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di due cartelle di pagamento. Il contribuente resiste con controricorso e propone memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
In via preliminare il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività. Espone di aver impugnato la medesima sentenza con ricorso per revocazione, notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata dall’ufficio postale il 13 giugno 2018, e deduce che tale notificazione equivale, ai fini del termine per impugnare, alla notificazione della sentenza. Il ricorso per cassazione, notificato il 10 dicembre 2018 sul presupposto dell’operatività del termine lungo, sarebbe dunque tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiama la giurisprudenza costante secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante e per la destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.
Ne deriva che la tempestività del successivo ricorso va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. A sostegno il Collegio richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 32114 del 2019, Cass. n. 22220 del 2019 e Cass. n. 17309 del 2017.
La Corte ribadisce inoltre che l’onere della prova dell’osservanza del termine di impugnazione, e dunque della relativa tempestività e ammissibilità, grava sulla parte impugnante anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine. Il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile, secondo il principio espresso da Cass. n. 20054 del 2023.
Sul piano fattuale il Collegio rileva che il contribuente ha documentato di aver proposto il ricorso per revocazione, notificato all’Agenzia presso il difensore costituito in appello, a mezzo posta, con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata il 13 giugno 2018. Il ricorso per cassazione, in mancanza di allegazione e prova della sospensione del termine, avrebbe dovuto essere proposto nel termine breve di sessanta giorni decorrente da tale data. Essendo stato notificato soltanto il 10 dicembre 2018, esso è tardivo.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Rileva infine che, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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