Poteri istruttori nel rito del lavoro e sindacato sulla prova testimoniale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10072 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro i poteri istruttori del giudice, previsti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., non hanno carattere discrezionale ma costituiscono un potere-dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto. Tuttavia, per censurare in cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio nei gradi di merito, poiché altrimenti si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere nuovo. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto censurabile soltanto se fondata su erronei principi giuridici o su incongruenze di ordine logico.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice domestica inquadrata nella seconda categoria del CCNL del settore, agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere l’accertamento dello svolgimento, per il periodo dal 15.10.2010 al 30.6.2017, di un’attività lavorativa continuativa e ininterrotta, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive ordinarie e straordinarie e del TFR.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello confermava la pronuncia, rilevando che dalle risultanze istruttorie non era stata raggiunta la prova di un’attività prestata continuativamente oltre l’orario settimanale di venticinque ore. Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il datore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando che i giudici di merito non avessero ammesso tutte le prove ritualmente richieste, avessero ridotto la lista dei testimoni e non avessero attivato i poteri officiosi diretti all’accertamento della verità materiale.

La Corte ha preliminarmente rilevato che, nell’articolazione del motivo, non era stato puntualmente precisato di avere sollecitato, nei termini di legge, l’utilizzo di tali poteri. Ha quindi affermato che nel rito del lavoro l’uso dei poteri istruttori ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ. costituisce un potere-dovere, ma che per censurarne in sede di legittimità il mancato esercizio occorre dimostrare di averne richiesto l’attivazione, non potendosi introdurre per la prima volta in cassazione un tema nuovo rispetto a quelli dibattuti nel merito, richiamando sul punto Cass. n. 25374/2017 e Cass. n. 14731/2006.

Quanto alla mancata ammissione della prova per testi, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto censurabile soltanto se basata su erronei principi giuridici o su incongruenze di ordine logico, sul rilievo di Cass. n. 34189/2022.

Nel caso concreto non è stata ravvisata né la violazione di principi giuridici né alcuna incongruenza logica, avendo la Corte distrettuale escluso il raggiungimento della prova del rapporto di lavoro subordinato, correttamente individuato alla stregua dei parametri dell’art. 2094 cod. civ. I dubbi emersi dalle deposizioni dei testi escussi risultavano, per i giudici di merito, ostativi a dimostrare la pretesa anche in presenza di ulteriori risultanze istruttorie favorevoli. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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