Prova dell’impugnazione stragiudiziale e comunicazioni all’Ufficio provinciale del lavoro nei licenziamenti collettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6200 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo, la mancata indicazione, nel duplicato della cartolina di ritorno della raccomandata, del soggetto che ha ricevuto il plico rende carente la prova dell’avvenuta impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni. La comunicazione all’Ufficio provinciale del lavoro e alla massima occupazione, nonché all’Ufficio regionale per l’impiego, costituisce adempimento necessario della procedura ex art. 4, commi 4 e 9, legge n. 223/1991, il cui termine di sette giorni ha natura perentoria. Il sindacato che abbia conferito mandato a un difensore per la tutela dei lavoratori è gravato dell’onere di provare di aver comunicato loro l’eventuale parere negativo circa l’impugnazione del licenziamento, per consentire di munirsi di altro legale entro il termine di decadenza.
Il Fatto
Due lavoratori, licenziati in data 27/2/2015 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, convenivano in giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. la UIL Trasporti Lombardia, deducendo l’inadempimento del mandato per non aver impugnato il licenziamento, con conseguente perdita delle chances di reintegrazione o di indennità risarcitoria. Chiamata in causa anche l’avvocata che aveva seguito la pratica, la domanda veniva respinta in primo grado e in appello, con sentenza della Corte d’appello di Milano che riteneva legittima l’impugnazione stragiudiziale e corretta la procedura di licenziamento collettivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso “per quanto di ragione”, distinguendo tra le posizioni dei due soggetti convenuti. Quanto alla responsabilità dell’organizzazione sindacale, la Corte ha rilevato l’errore commesso dalla sentenza impugnata nell’aver ritenuto provata l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento sulla base di un duplicato di cartolina di ritorno privo dell’indicazione del soggetto che aveva ricevuto il plico. Richiamando il principio di Cass. n. 2551/2019 e Cass. n. 1996/2000, la Corte ha affermato che il duplicato rilasciato dall’ufficio postale deve essere conforme all’originale e deve contenere l’indicazione del ricevente, per consentire al giudice di verificare il perfezionamento del recapito. La carenza probatoria determina il mancato assolvimento dell’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione.
La Corte ha inoltre censurato l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la procedura di licenziamento collettivo sarebbe stata rispettata con le sole comunicazioni ai sindacati e agli enti locali. È stato evidenziato che l’art. 4, commi 4 e 9, legge n. 223/1991 richiede anche la comunicazione all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all’Ufficio regionale per l’impiego. Sul punto è richiamata Cass. n. 29183/2018, che qualifica come cogente e perentorio il termine di sette giorni per l’invio delle comunicazioni, nonché Cass. n. 9743/2001, secondo cui l’inefficacia del licenziamento per omissione della comunicazione all’ufficio competente non è sanata dall’accordo sindacale.
Ulteriore profilo di responsabilità del sindacato è stato individuato nella mancata prova di aver informato i lavoratori del parere negativo espresso dal difensore circa l’opportunità dell’impugnazione giudiziale. La Corte d’appello aveva accertato che l’avvocata aveva comunicato la propria valutazione alla UIL, ma non aveva verificato se quest’ultima avesse poi trasmesso tale informazione ai lavoratori, in tempo utile per consentire loro di rivolgersi ad altro legale entro il termine di decadenza. Tale omissione integra un profilo di inadempimento dell’incarico di tutela assunto dall’organizzazione.
La censura diretta nei confronti dell’avvocata è stata invece dichiarata inammissibile, poiché volta a rivalutare l’accertamento di merito circa l’esistenza del rapporto professionale esclusivamente con la UIL e non con i lavoratori. La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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